Pubblichiamo un contributo a cura del dottor Pierpaolo Volpe, Esperto di precariato e contratti a termine.
Pensavamo di aver estirpato la piaga del precariato con la Legge di Madia, che ci ha consentito di stabilizzare migliaia di lavoratori che avevano maturato i requisiti al 31/12/2017, ma non è stato così: il numero dei contratti a termine sottoscritti nella pubblica amministrazione, nonostante le stabilizzazioni, sono tornati ad aumentare vertiginosamente, pur trovandoci in presenza di una norma imperativa contenuta nel Testo unico del pubblico impiego (art. 36 D.lgs. 165/2001), che vieta la sottoscrizione di contratti a termine se non per esigenze eccezionali o temporanee. È vietata la sottoscrizione di contratti a termine per far fronte all’ordinario di funzionamento della macchina amministrativa, pena il risarcimento del danno, come stabilito dalla Cassazione (Cass. Sez. Unite 5072/2016).
L’8 Maggio 2019 è intervenuta nuovamente la Corte di giustizia in materia di precariato pubblico italiano, escludendo il risarcimento del danno per chi è stato oggetto di stabilizzazione: un monito allo Stato italiano a ripercorrere la strada delle stabilizzazioni per evitare ingenti danni alle casse erariali.
La Corte di Lussemburgo, nella sentenza Rossato C-494/94, ha affermato che “non osta” alla direttiva europea 1999/70/CE una norma nazionale che esclude il risarcimento del danno per lavoratori che “hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato… in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria”.
Le statuizioni della Corte di giustizia, contrarie a quanto affermato e richiesto dalla Commissione europea e dall’Avvocato generale Szpunar, lasciano l’amaro in bocca e rappresentano una chiara “mediazione” con lo Stato italiano per evitare implosione delle casse pubbliche.
Volendo applicare il predetto principio di diritto al settore della sanità, rileviamo come le stabilizzazioni, e quindi le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non possono oggettivamente essere definite certe, prevedibili e non aleatorie, in quanto soggette al volere del legislatore nazionale. Da questo si desume l’urgenza di avviare una nuova stagione di stabilizzazioni per tutti quei precari che sono stati utilizzati abusivamente dalla P.A., e comunque per più di 36 mesi.
Al legislatore non resta altra soluzione che sbloccare immediatamente le assunzioni in sanità e procedere all’immediata stabilizzazione dei precari.
Pierpaolo Volpe
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