Novità per il personale sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia. Infatti, è stato firmato il Contratto Integrativo aziendale del triennio 2016/18. Il contratto disciplina le materie che il CCNL, sottoscritto il 21/05/2018, demanda al secondo livello di contrattazione.
In particolare, si legge su statoquotidiano.it, la sottoscrizione del Contratto Integrativo rende applicative le seguenti materie:
- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del CCNL 2016/18;
- i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
- i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;
- i criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo;
- l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 60, comma 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale);
- l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato);
- l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 48, comma 8 (Diritto allo studio);
- le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 59, comma 4 (Contratto di somministrazione);
- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti l’organizzazione di servizi;
- l’eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi);
- l’eventuale elevazione dell’indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi);
- l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. 27, commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti.
L’Amministrazione ringrazia le OO.SS. e la RSU, che hanno contribuito, dopo una lunga serie di trattative, a definirne i contenuti e a determinare le relative risorse finanziarie decentrate, al fine di dare applicazione agli istituti contrattuali a carattere economico.
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