La sentenza 13/05/2021, n. 18901 stabilisce che il dottore può rifiutarsi di causare l’interruzione di gravidanza, ma non di prestare assistenza e cura.
La Corte di Cassazione, con sentenza 13/05/2021, n. 18901 (vedi allegato), afferma che il medico obiettore di coscienza non può negare l’ecografia alla paziente in caso di aborto farmacologico. La legge, infatti, esonera il medico obiettore dal partecipare alla procedura di interruzione della gravidanza solo in relazione alle attività “specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza”. Quindi non anche per quelle di assistenza, ovvero per quelle strumentali non a determinarne l’interruzione, ma a verificare se questa vi sia stata e ad accertare che non vi siano rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna.
Nell’aborto indotto per via farmacologica la fase rispetto alla quale opera l’esonero da obiezione di coscienza è pertanto limitata alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti con quelle procedure e attività volte a determinare l’interruzione. Il medico, dunque, può solo rifiutarsi di causare l’aborto, chirurgicamente o farmacologicamente, ma non anche di prestare assistenza e cura alla paziente.
ALLEGATO: Sentenza Cassazione 13/05/2021, n. 18901
Redazione Nurse Times
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