Il dipendente che si assenta per malattia deve rispettare alcune norme fondamentali che vanno dalla comunicazione della malattia al proprio datore di lavoro fino alla reperibilità al domicilio dichiarato, nelle fasce imposte dalla legge e che variano tra dipendente pubblico e dipendente privato. Nel caso in cui il lavoratore risulti assente al momento della visita fiscale, la normativa in vigore prevede già una particolare procedura sanzionatoria che varia dalla perdita dello stipendio fino al licenziamento.
In questo caso, il dipendente deve dimostrare le ragioni dell’assenza e non la mancata e preventiva comunicazione della stessa. Tale onere probatorio, inoltre, non può riguardare l’impossibilità di assentarsi in un orario diverso da quello previsto dalle fasce orarie di reperibilità. Lo stato di necessità che giustifica l’assenza deve potersi essere accertato in modo oggettivo e riscontrabile documentalmente.
Quanto sopra è stato stabilito da TAR con sentenza n°08298 del 20 luglio 2020
Il dipendente, protagonista del ricorso esaminato, era stato sanzionato con la pena pecuniaria di 1/30 dello stipendio e di altri emolumenti a carattere fisso e continuativo in quanto “durante la fruizione di un periodo di malattia risultava assente alla visita fiscale perché sottoposto a visita fisioterapica. Il dipendente ricorreva in tribunale, il quale aveva confermato la condanna perché avrebbe dovuto comunicare anticipatamente la sua assenza dalla abitazione e perché il dipendente non avrebbe dimostrato la necessità di sottoporsi a questa visita esclusivamente nell’orario di reperibilità.
Non contento della decisione, il lavoratore ricorre ulteriormente al TAR competente.
Sorvolando sul fatto che il dipendente era in regime di infortunio sul lavoro per un infortunio in itinere, al ritorno del lavoro e che, quindi, per tale non motivo non era soggetto a visita fiscale, il giudice del Tar sottolinea che in questo caso il dipendente deve dimostrare le ragioni dell’assenza e non già la mancata e preventiva comunicazione della stessa, come erroneamente ritiene la Pubblica amministrazione. Il dipendente, in sostanza, deve attivarsi solo per documentare l’effettiva motivazione dell’assenza e non per documentare lo stato di necessità che giustifica l’assenza e la mancata possibilità di eseguire la terapia in altro orario. Quanto sopra, sottolinea il TAR, per il rispetto degli interessi costituzionali di cui all’art. 32 della Costituzione Italiana in cui, oltre alla libertà al trattamento sanitario, ciascun cittadino ha un diritto pieno nella scelta delle relative cure.
Carmelo Rinnone
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