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Obbligo di vaccino anti-Covid per over 50: addebito e contestazione dell’eventuale sanzione

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Obbligo vaccinale per over 50: addebito e contestazione dell'eventuale sanzione
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Gli inadempienti sono multati dall’Agenzia delle Entrate dopo gli appositi controlli, ma possono ricorrere al giudice.

Come scrive Laleggepertutti.it, chi non rispetta l’obbligo vaccinale imposto dal Governo per gli over 50 rischia una sanzione una tantum (ogni cittadino può essere cioè multato una sola volta nel corso della propria vita) che va da 100 a 3mila euro, ma la legge prevede già la possibilità di ricorrere al giudice per farsela cancellare.

Vediamo anzitutto chi può essere multato per mancata vaccinazione. La sanzione colpisce chi, al 1° febbraio 2022: non ha ancora iniziato il ciclo primario; non ha completato il ciclo vaccinale primario; non ha fatto la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle Certificazioni verdi. Il ministero della Salute, attraverso l’Agenzia delle Entrate, multerà gli inadempienti.

Ricordiamo inoltre che, a partire dal 15 febbraio 2022, per gli over 50 che saranno trovati sul posto di lavoro senza Green Pass rafforzato è prevista una sanzione compresa tra 600 e 1.500 euro. E i lavoratori che comunicano di non avere la certificazione saranno considerati assenti ingiustificati e non riceveranno lo stipendio.

Saranno probabilmente l’Agenzia delle Entrate e/o lo stesso ministero della Salute a effettuare i controlli tramite la consultazione degli elenchi dei vaccinati presenti negli archivi delle aziende sanitarie. Quindi è da escludere che le multe siano comminate tramite controlli per strada, ma arriveranno direttamente a casa degli inadempienti.

Prima della multa vera e propria, il cittadino riceverà un avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio, al quale, se vorrà, dovrà rispondere entro deici giorni per dare giustificazioni in merito alla mancata vaccinazione. La risposta andrà fornita sia all’Asl che ad Agenzia Entrate Riscossione, e bisognerà allegare eventuali certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale.

L’Asl ha un termine perentorio di deici giorni per verificare le certificazioni prodotte, anche a seguito di un contraddittorio eventuale con l’interessato e, nel caso, comunicare all’Ader la fondatezza delle stesse. Se la Asl non risponderà o non confermerà l’esenzione, l’Agenzia Entrate Riscossione notificherà alla residenza del cittadino, entro i 180 giorni successivi, “un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo”.

Questa precisazione sta a significare che l’atto in questione costituisce un documento ufficiale (al pari di una sentenza) che giustifica l’avvio diretto della riscossione esattoriale senza ulteriore preavviso. In altri termini, non saranno necessari ulteriori accertamenti o giudizi per accertare la violazione amministrativa. L’avviso di addebito sarà notificato con le stesse modalità della cartella di pagamento, e cioè, di regola, via Pec o con raccomandata.

Se il cittadino intende opporsi alla sanzione comminatagli da Agenzia Entrate Riscossione, deve rivolgersi al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di addebito. Nel corso del giudizio il cittadino dovrà dimostrare di essere esonerato dalla vaccinazione obbligatoria. A tal fine dovrà procurarsi una relazione redatta da un medico che possa fungere da consulente di parte. È verosimile che il giudice nomini un Ctu, ossia un consulente tecnico d’ufficio, i cui costi saranno anticipati dal ricorrente e si sommeranno all’importo del contributo unificato per l’avvio del giudizio, pari a 43 euro.

Redazione Nurse Times

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