Vediamo quali sono le regole riguardanti il contributo di 600 euro di cui può usufruire il personale dipendente.
Sono due le modalità di erogazione del cosiddetto bonus bollette di 600 euro, contributo di cui può usufruire il personale dipendente: direttamente in busta paga come rimborso spese, presentando fattura e ricevuta di pagamento; con erogazione diretta, procedura più complessa e sconsigliata, sebbene l’azienda possa versare direttamente le somme a chi fornisce il servizio.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’incentivo spetta anche in caso di utenze intestate a qualcun altro, sempre a condizione che chi riceve il benefit sostenga effettivamente la relativa spesa. Inoltre si possono includere nel bonus bollette anche le utenze per uso domestico, come quelle per acqua o riscaldamento, intestate al condominio e ripartite tra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino).
Per richiedere il bonus bollette non è previsto l’invio di una domanda. Infatti è l’azienda a decidere autonomamente se e in che misura concederlo ai lavoratori. Non sono nemmeno previsti requisiti reddituali o tetti Isee. Il lavoratore dovrà comunque forniure fatture e bollette che paga o, in assenza dio queste, compilare e firmare un’autocertificazione in cui attesti di avere la documentazione necessaria.
Per evitare che il dipendente riceva il bonus più volte per le stesse spese il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante che le fatture non sono state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche verso altri datori di lavoro. Tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente per l’eventualità che siano eseguiti controlli.
Il bonus bollette può essere concesso dal datore di lavoro fino al 12 gennaio 2023 e le somme possono riferirsi anche a fatture emesse nel 2023, purché siano per i consumi del 2022. Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite massimo di esenzione, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel 2022.
Redazione Nurse Times
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