Chiesto il ritiro della richiesta relativa agli ospedali di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni: “Atto illegittimo”.
Attraverso una nota congiunta i sindacati Fp Cgil, Anaao Assomed, Aaroi Emac, Fvm, Cimo, Fesmed, Cisl Medici, Fassid e Uil Fpl auspicano la revoca immediata del provvedimento con cui l’Asl Brindisi ha chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento dello stato di emergenza per la carenza di medici nei Pronto soccorso degli ospedali di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, ottenendo alcune deroghe ai criteri ordinari per l’assegnazione dei medici nei reparti di emergenza.
Secondo le sigle firmatarie, la proclamazione dello stato d’emergenza comporterebbe infatti la possibilità di aggirare, “solo per il periodo necessario al superamento della grave criticità”, i seguenti vincoli: coprire il servizio con medici con specializzazioni né affini né equipollenti; coprire il servizio con medici senza specializzazioni; coprire il servizio con medici in extramoenia che si rendano disponibili.
“Com’è universalmente noto – si legge nella nota congiunta -, i dirigenti medici sono assunti in servizio all’esito di procedure concorsuali che, tra l’altro, identificano preventivamente la disciplina e la correlata unità operativa presso la quale il selezionato è chiamato a svolgere la propria attività professionale. Il possesso della titolarità del diploma specialistico è condizione per l’ammissione alla selezione e la indicazione della unità operativa presso la quale sussiste la vacanza da colmare costituisce oggetto specifico del bando: tanto che il contratto individuale di lavoro lo prevede espressamente. Non è quindi ammessa la modifica unilaterale di uno dei requisiti essenziali della selezione concorsuale prima e del contratto di lavoro poi”.
Inoltre “non costituisce inoltre argomento vincente l’utilizzo dell’istituto della mobilità di urgenza per come esso è declinato nella contrattazione collettiva”. E ciò “sia dal punto di vista oggettivo (la penuria di dirigenti medici in pronto soccorso è circostanza che ha origini risalenti nel tempo, che non è mai stata affrontata in termini strutturali: tutto ciò esclude che si versi nelle condizioni descritte dall’art. 16 Ccnl 10.2.14) sia dal punto di vista soggettivo (la mobilità di urgenza presuppone la identità di disciplina e ne esclude l’utilizzabilità le volte in cui essa renda impraticabile lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale nelle unità operative destinatarie della mobilità)”.
E ancora: “Si palesa del tutto ingiustificato il richiamo, peraltro neppure menzionato in precedenti note regionali stante la loro genericità, alla titolarità di specializzazione in discipline affini e/o equipollenti. Lo stesso richiamo alle tabelle di cui al Dm 30.1998 tradisce la fallacia dell’argomento: quelle tabelle sono infatti funzionali ad identificare i titoli di studio necessari per la partecipazione alla selezione concorsuale per il posto vacante che identifica la disciplina della successiva operatività; non rendono intercambiabile il possesso di specializzazioni in discipline diverse nello svolgimento di prestazioni ontologicamente disomogenee”.
Proseguono i sindacati: “Ancor meno giustificabile appare, da questo punto di vista la possibilità di destinare ai Pronto soccorso medici senza specializzazione. Non si comprende, poi, fra le ipotesi richiamate dalla Asl Br, per quale motivo, per l’assegnazione al Ps dei medici in non esclusività di rapporto, la Asl chiederebbe la disponibilità mentre per i medici in esclusività di rapporto si invia una perentoria disposizione di servizio! Da ultimo, ma non perciò di secondaria importanza, resta il potenziale pregiudizio cui, operando come preteso, si espongono l’utenza, da un lato, e i professionisti dall’altro. Il Ps, spesso impropriamente utilizzato, costituisce pur sempre la porta di ingresso più frequentata per accedere ai servizi di diagnosi e cura appannaggio Istituzionale del Sistema sanitario nazionale”.
Infine: “Sarebbe di per sé intollerabile prendere atto del fallimento dell’alleanza utenza/servizio a causa della oggettiva incapacità dell’organizzazione di fornire risposte tanto doverose quanto inadeguate e della soggettiva specifica competenza di chi è chiamato allo svolgimento di compiti che non sono quelli per cui è stato assunto, che lo espongono a rischio di potenziali errori e richieste di risarcimento non coperti dalle polizze assicurative”.
Redazione Nurse Times
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