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Vaccini antinfluenzali e Opi pugliesi: la Gazzetta del Mezzogiorno seduta sulla punta dell’iceberg

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Vaccini, previsti un nuovo Piano nazionale di prevenzione e piĆ¹ fondi per l'Anagrafe nazionale
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Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche di Bari, Bat e Brindisi chiedono la rettifica degli articoli firmati dal dott. Scagliarini, pubblicati sulla Gazzetta del Mezzogiorno in questi giorni che avevano come argomento i vaccini anti-influenzali.

Come spiegano nella nota di rettifica, gli Opi pugliesi, chiedono, a beneficio dei lettori e a tutela degli Ordini, una corretta informazione e la modifica sulle imprecisioni contenute negli articoli apparsi su La Gazzetta Del Mezzogiorno:

“Il Dott. Scagliarini, nellā€™articolo odierno, corregge lā€™errore sul ruolo degli Ordini Infermieri che, chiarisce – non hanno mai presentato ricorso avverso il regolamento regionale n. 10 ā€“ e al tempo stesso rende due sue nuove veritĆ  totalmente prive di fondamento che a seguire esaminiamo:

  1. Che ā€¦  gli Ordini di Bari, Bat e Brindisi non piĆ¹ tardi di ottobre hanno attaccato la Regione definendo inaccettabile il metodo utilizzato per obbligare gli Infermieri alle vaccinazioni: non cā€™ĆØ nessun obbligo e non si possono sanzionare quelli che rifiutano la vaccinazione;
  2. Che ā€¦ il regolamento regionale, nei fatti, dice il contrario.

Sono queste ultime affermazioni e rappresentazioni di frasi, estrapolate da documenti ufficiali generati dagli OPI di Puglia, a generare nuovi dubbi nei lettori sul ruolo degli OPI, poichƩ inducono a ipotesi di comportamenti istituzionali incongruenti.

Tanto premesso, a beneficio del Dott. Scagliarini e soprattutto dei lettori della Gazzetta del Mezzogiorno, abituati a documentarsi oltre la punta dellā€™iceberg, ci preme chiarire alcuni aspetti della complicata questione in esame”, scrivono i presidenti Opi Andreula, Papagni e Scarpa.

“Intanto va detto che i ricorrenti nel procedimento in questione sono medici e infermieri (quattro), dipendenti delle Aziende sanitarie della Regione Puglia, come si evince dal testo dellā€™ordinanza, e non giĆ  gli ā€œOrdini degli Infermieriā€ che per loro natura sono Enti di diritto Pubblico Sussidiari dello Stato”, scrivono gli OPI. Ā 

“Va aggiunto, per completezza dā€™informazione al pubblico dei lettori, che la pronuncia del T.A.R. Puglia ā€“ Bari ĆØ tuttā€™altro che definitiva, atteso che lā€™AutoritĆ  Giudiziaria si sia pronunciata al momento unicamente sulla domanda di sospensione anticipata degli effetti del Regolamento in pendenza del giudizio.

Quanto ai contenuti dellā€™ordinanza cui implicitamente allude lā€™autore dellā€™articolo di cui si chiede la rettifica (n. 731/2020), il T.A.R. Puglia, pur dando atto che la Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 2019, n. 137, ha dichiarato incostituzionale lā€™art. 1, comma 2, della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27, che riconosceva alle direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, In particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, la possibilitĆ  di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalitĆ  degli operatori, ha ritenuto di non sospendere in corso di causa il Regolamento impugnato, attuativo della citata Legge regionale.

La pronuncia, muovendo dal presupposto che, nella pratica sanitaria, i concetti di raccomandazione e prescrizione tendano a equivalersi, non ha sospeso lā€™efficacia dellā€™impugnato Regolamento regionale n. 10, richiamando gli obblighi di sorveglianza sanitaria del datore di lavoro di cui allā€™art. 41, D.lgs. n. 81/2008 e i correlativi obblighi dei lavoratori di contribuire alla tutela della salute della sicurezza suoi luoghi di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008).

CiĆ² non toglie che il provvedimento possa essere modificato dal Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, o dallo stesso T.A.R., a conclusione del giudizio tenuto conto dei profili che verosimilmente saranno dibattuti in corso di causa, analogamente a quanto avvenuto nei giudizi promossi dinanzi ad altri Tribunali Amministrativi Regionali, tutti definiti con pronunciamenti che hanno escluso il potere delle Regioni di imporre obblighi vaccinali.

Quanto, in particolare, alle vicende che riguardano la Regione Puglia, va dato atto che la Legge Regionale su cui si fonda il Regolamento impugnato (Legge Regionale Puglia 19 giugno 2018, n. 28), ĆØ stata in parte immune da vizi di legittimitĆ  costituzionale, avendo la Corte Costituzionale dato atto che il Legislatore regionale ha operato ā€œsenza introdurre obblighi vaccinali di nuovo conio e, comunque, senza imporre obbligatoriamente ciĆ² che a livello nazionale ĆØ solo suggerito o raccomandatoā€ (Corte Costituzionale, 06/06/2019, n. 137).

In altri e piĆ¹ chiari termini, la Legge Regionale, di cui il Regolamento costituisce attuazione, ĆØ legittima proprio perchĆ© non impone alcun obbligo vaccinale, trattandosi di competenza riservata al Legislatore statale: se questo principio ĆØ valido per la Legge Regionale n. 28/2018, non puĆ² non valere per il Regolamento Regionale n. 10/2020 che ne costituisce attuazione.

Vero ĆØ, come anticipato, che il principio della competenza statale in materia di obblighi vaccinali ĆØ stato a piĆ¹ riprese affermato dai Tribunali Amministrativi Regionali chiamati a pronunciarsi in fattispecie analoghe a quella scrutinata dal T.A.R. Puglia.

La questione posta ĆØ se possa o meno la Regione adottare provvedimenti che impongano la vaccinazione dei medici e del personale sanitario, prevedendo quale conseguenza del rifiuto, ā€œlā€™inidoneitĆ  temporanea allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dellā€™art. 41, comma 6 del d.lgs. 81/2008, nellā€™ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui allā€™art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citatoā€.

Il T.A.R. Lazio, ad esempio, con sentenza del 5 ottobre 2020, n. 10081, ha annullato lā€™ordinanza in questione sul presupposto che le Regioni non abbiano competenza in materia di vaccinazione obbligatoria. Quanto innanzi, in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza del Giudice delle Leggi, tra le quali spicca la sentenza n. 5 del 2018, secondo cui la vaccinazione obbligatoria, in quanto trattamento sanitario da imporre ai singoli cittadini, rientra nella sfera di attribuzione del potere centrale.

Altro nodo non affrontato dalla pronuncia del T.A.R. Puglia ĆØ quello concernente il rapporto tra normativa speciale e alla legislazione emergenziale: ĆØ bensƬ vero che, ai sensi dellā€™art. 3, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020 e lā€™art. 1, comma 16, del D.L. n. 33 del 2020, le Regioni sono autorizzate a introdurre misure piĆ¹ restrittive rispetto a quelle statali, ma tanto limitatamente agli ambiti e alle tematiche rientranti nella competenza costituzionale loro accordata dallā€™art. 117 Cost. Lā€™art. 1, comma 2, dello stesso D.L. n. 19 del 2020 si riferisce a materie diverse dai trattamenti sanitari.

Ci riferiamo, in particolar modo, a quelle della limitazione alla circolazione persone, chiusura delle strade, interventi su eventi e manifestazioni culturali, sportive e religiose, trasporti, servizi scolastici e presenza negli uffici pubblici, regolazione di attivitĆ  commerciali, imprenditoriali e professionali.

Restando al tema della ripartizione delle competenze, il Legislatore riconosce al Presidente della Giunta Regionale il potere di intervenire con ordinanze contingibili e urgenti, anche in materia di sanitĆ  pubblica, come conferma lā€™art. 32 della legge n. 833 del 1978, se e tale potere puĆ² essere esercitato quando lā€™emergenza riguardi il territorio della Regione e non anche nei casi in cui essa investa lā€™intero territorio nazionale. Per tale ultima evenienza si ĆØ ritenuta preminente lā€™esigenza di una regolamentazione uniforme, che riguardi lā€™intera popolazione.

Questo ĆØ quanto da ultimo affermato in una altrettanto recente pronuncia del T.A.R. del Lazio (16 ottobre 2020, n. 10600), nella quale ĆØ stato anche discusso il tema del confine tra obbligo e raccomandazione in ambito sanitario, giungendosi a conclusioni diverse da quelle del T.A.R. Puglia, essendo stato evidenziato che ā€œla scelta tra obbligo o raccomandazione ai fini della somministrazione del vaccino costituisce in particolare il punto di equilibrio, in termini di bilanciamento tra valori parimenti tutelati dalla Costituzione (nonchĆ© sulla base dei dati e delle conoscenze scientifiche disponibili), tra autodeterminazione del singolo da un lato (rispetto della propria integritĆ  psico-fisica) e tutela della salute (individuale e collettiva) dallā€™altro lato. Tali operazioni di bilanciamento vanno pertanto riservate allo Stato (cfr. altresƬ, su temi analoghi: Corte cost. n. 169 del 12 luglio 2017; n. 338 del 14 novembre 2003; n. 282 del 26 giugno 2002; n. 258 del 23 giugno 1994)ā€.

In estrema sintesi, considerati i nodi da sciogliere sulla tematica sottoposta al T.A.R. Puglia e la fase in cui il processo si trova, non ĆØ corretta lā€™affermazione che si legge nellā€™articolo di cui si chiede la rettifica, secondo cui ā€œIl regolamento regionale 10 ha retto anche a un ricorso amministrativo presentato da alcuni Ordini degli infermieriā€.

Per quanto sopra si chiede, anche ai sensi dellā€™art. 8, L. 8 febbraio 1948, n. 47, di disporre la rettifica dellā€™articolo intitolato <<Bari, fate lā€™anti-influenzale o andate fuori dai reparti>> a firma di Massimiliano Scagliarini, pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno in data 07/01/2021, precisando che:
  1. il Regolamento regionale della Regione Puglia del 25 giugno 2020 n. 10 recante ā€œDisposizioni per lā€™esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27ā€ ĆØ stato impugnato da medici e infermieri dipendenti della Regione Puglia, come si legge nellā€™ordinanza del T.A.R. Puglia Bari 26 novembre 2020, n. 731 (ā€œ[ā€¦] Considerato che i ricorrenti sono medici ed infermieri dipendenti della Regione Puglia, in quanto tali destinatari della normativa contestata; [ā€¦]ā€) e non giĆ  da ā€œalcuni Ordini degli infermieriā€;
  2. lā€™ordinanza del T.A.R. Puglia Bari non ha definito il giudizio avente ad oggetto lā€™impugnazione di alcune disposizioni del Regolamento regionale della Regione Puglia del 25 giugno 2020, n. 10, dovendosi attendere la sentenza che concluderĆ  il giudizio ed eventualmente quella del Consiglio di Stato;
  3. secondo la Corte Costituzionale ĆØ legittima la Legge Regionale Puglia n. 28/2018, di cui il Regolamento impugnato costituisce attuazione, nella misura in cui non introduce obblighi vaccinali di nuovo conio e non impone obbligatoriamente ciĆ² che a livello nazionale ĆØ solo suggerito o raccomandato;
  4. la possibilitĆ  che le Regioni introducano obblighi vaccinali non previsti dalla legislazione statale ĆØ stata esclusa dai T.A.R. investiti del relativo quesito ā€“ eccezion fatta, ovviamente, per il T.A.R. Puglia-Bari ā€“, i quali hanno evidenziato (cfr. sentenza T.A.R. del Lazio, 16 ottobre 2020, n. 10600), in linea con la giurisprudenza costituzionale, che:
    • la vaccinazione obbligatoria ĆØ tematica riservata alla competenza statale. Il confine tra terapie ammesse e non ammesse, o meglio tra trattamenti obbligatori e non obbligatori (oppure raccomandati, come nel caso dei vaccini), rientra tra i principi fondamentali della materia ā€œtutela della saluteā€ e deve dunque essere stabilito dallo Stato;
    • ciĆ² anche allo scopo di garantire ā€œmisure omogenee su tutto il territorio nazionaleā€;
    • la scelta tra obbligo o raccomandazione ai fini della somministrazione del vaccino costituisce in particolare il punto di equilibrio, in termini di bilanciamento tra valori parimenti tutelati dalla Costituzione (nonchĆ© sulla base dei dati e delle conoscenze scientifiche disponibili), tra autodeterminazione del singolo da un lato (rispetto della propria integritĆ  psico-fisica) e tutela della salute (individuale e collettiva) dallā€™altro lato. Tali operazioni di bilanciamento vanno pertanto riservate allo Stato (cfr. altresƬ, su temi analoghi: Corte cost. n. 169 del 12 luglio 2017; n. 338 del 14 novembre 2003; n. 282 del 26 giugno 2002; n. 258 del 23 giugno 1994)”.

Redazione NurseTimes

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