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Versamento a saldo contribuzione dovuta per l’anno 2016

Per venire incontro alle richieste pervenute dagli iscritti, il termine per il pagamento del contributo dovuto a saldo per l’anno 2016 è stato prorogato al 22 dicembre 2017. I versamenti effettuati entro la nuova scadenza (22/12) saranno considerati regolari e non oggetto di maggiorazioni a titolo di interessi e sanzioni. Il pagamento del saldo potrà avvenire:

  • tramite F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, il canale degli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.);
  • mediante PagoPA, nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti (le agenzie e gli sportelli ATM abilitati della propria banca, home banking, Lottomatica, Banca 5 e Poste);
  • con la carta di credito ENPAPI, accedendo all’apposita sezione “Banca” presente nell’Area Riservata agli iscritti del sito internet istituzionale www. enpapi.it.

La richiesta di pagamento non sarà notificata agli iscritti che:

  • hanno svolto esclusivamente attività di collaborazione nell’anno 2016;
  • sono già in regola con il pagamento 2016, interamente coperto dalla contribuzione anticipata nell’anno;
  • hanno omesso la comunicazione reddituale 2016 impedendo la quantificazione del dovuto annuale. Il mancato rispetto dei termini per il pagamento della contribuzione dovuta per l’anno in corso comporta l’obbligo del pagamento degli interessi di mora calcolati in misura pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento. Il ritardo nei pagamenti, se superiore a 90 giorni, determina anche l’applicazione di una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente.

Gestione separata ENPAPI – congedo parentale

L’art. 26 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI dispone che agli iscritti titolari di un rapporto di lavoro in corso e che abbiano titolo all’erogazione dell’indennità di maternità e di paternità, è corrisposto, per gli eventi di parto, un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi anche non continuativi, entro il primo anno di età del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità e di paternità. In caso di parto plurimo – per ogni bambino – si ha diritto ad un periodo di tre mesi di congedo da fruire in modo continuativo o frazionato entro l’anno di vita del bambino, sempreché non ne abbia già usufruito l’altro genitore. Nell’ipotesi in cui l’altro genitore abbia già fatto richiesta di tale congedo al proprio Ente previdenziale, l’iscritto alla Gestione Separata ENPAPI potrà usufruire solo dei giorni residui rispetto ai tre mesi complessivi. La domanda deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo; in caso contrario, sarà indennizzabile solo il periodo di astensione successivo alla presentazione dell’istanza. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia.

Rateizzazione del saldo anno 2016

ENPAPI ha previsto, anche per quest’anno, la possibilità di rateizzare la contribuzione dovuta a saldo sui redditi prodotti nell’anno 2016. Il requisito necessario per la presentazione della domanda (che dovrà essere inviata entro il 28/02/2018) rimane la regolarità dichiarativa e contributiva nel biennio antecedente l’anno per il quale si presenta l’istanza. La dilazione prevista sarà di 6 rate con cadenza mensile, con prima scadenza 10 aprile 2018, fatta salva la valutazione di casi particolari, che potrà prevedere l’estensione della rateizzazione fino a dodici rate. Il tasso di dilazione applicato sarà lo stesso previsto per la rateizzazione della contribuzione dovuta negli anni pregressi e pari ad 1,5%. Si procederà alla sospensione degli interessi di mora e delle sanzioni a partire dalla scadenza del versamento e fino a conclusione del piano di rateizzazione. La documentazione da presentare per la richiesta è già presente sul sito istituzionale nella sezione “Contributi/Rateizzazione/ Rateizzazione della contribuzione dovuta a saldo”.

www.enpapi.it

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