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Triennio formativo ECM 2023-2025: tutto quello che c’è da sapere

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Triennio formativo ECM 2023-2025: tutto quello che c'è da sapere
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Per il triennio formativo ECM 2023-2025 è confermato l’obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31/12/2025.

Triennio formativo ECM 2020-2022

Per il triennio 2020-2022 il DL 198/2022 come modificato dalla Legge di conversione 14/2023, all’art. 4 comma 5 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 per il conseguimento dei crediti  ECM a valere per tale triennio.

Crediti ECM in Radioprotezione

L’art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 (co. 4) ha stabilito che i crediti  specifici  in  materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento  dei crediti complessivi previsti nel  triennio  per  gli  specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Crediti ECM e Assicurazione

La legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicata sulla GU n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48, prevede norme di rilevanza per le professioni sanitarie, Tra queste si segnala in particolare l’articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) secondo il quale, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative previste all’articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.

Informazioni pratiche e Domande frequenti

Ecco alcune indicazioni pratiche per tenere sotto controllo la propria posizione ECM:

  • Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l’anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani.
  • Nella fase di registrazione è necessario selezionare che la propria Federazione di appartenenza è la FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche).
  • Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l’attività professionale esercitata. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l’esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.
  • Il professionista troverà l’elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. E’ importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al COGEAPS. Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell’aggiornamento dei dati. Addirittura i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore perché l’organizzatore manda i dati al COGEAPS solo alla chiusura dell’evento online.
  • In conseguenza di quanto sopra, se ad esempio il professionista frequenta dei corsi ECM nel mese di dicembre 2022 li vedrà comparire nella propria scheda COGEAPS non prima del mese di aprile 2023.
  • E’ comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato. Perchè se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell’organizzatore dell’evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l’attestato posseduto.
  • Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall’anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS, contattabile telefonicamente o via email ai recapiti indicati sul sito.
  • Per ricercare eventi formativi ECM ai quali partecipare, è disponibile la banca-dati AGENAS: http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx nella quale sono indicati tutti i corsi ed eventi formativi accreditati ECM in tutta Italia.

Esoneri ed esenzioni

Esistono condizioni in cui il professionista sanitario può essere esentato o esonerato dall’acquisizione dei crediti formativi e quindi il numero dei suoi crediti da acquisire nel triennio cala. Gli Esoneri e le Esenzioni sono diritti di cui il Professionista può usufruire, ma non sono degli obblighi. Entrambi (seppur in maniera differente) sono sospensioni temporanee dall’obbligo ECM. L’ESONERO dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto, il professionista è esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea.

Esoneri

E’ esonerato dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che:

  1. frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione universitario, dottorato di ricerca, master universitario, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 3/11/99 n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del gennaio 2000; Decreto 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
  2. domiciliato o che esercita la propria attività professionale, presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 20123 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.
  3. frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo formativo ECM nella stessa misura prevista al capoverso precedente.

In particolare quindi i casi di esonero:

  1.  Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU; Corso di formazione specifica in medicina generale;
  2. Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
  3. Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  4. Corsi per il rilascio dell’attestato di micologo;
  5. Corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013;
  6. Corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;
  7. Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco

Esenzioni

LE ESENZIONI invece precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e danno diritto ad una riduzione dell’obbligo formativo. I periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali. Gli Esoneri e le Esenzioni, come già detto, sono un diritto e non vengono assegnati d’ufficio, ma vengono assegnati su richiesta del professionista interessato. Non è possibile attribuire esoneri ed esenzioni per periodi precedenti al 2014 in quanto non hanno rilevanza certificativa.

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  • congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e
    integrazioni
  • congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle
    categorie di appartenenza
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  • richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  • aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

Con nota recentemente inviata alle Federazioni delle Professioni sanitarie ha comunicato la disponibilità degli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili

Formazione Ecm a distanza (FAD)

Quanti crediti ECM FAD si possono fare in un anno o nel corso del triennio? La Commissione ECM ha stabilito che per la formazione a distanza (FAD) non esistono limiti: è dunque possibile raggiungere il 100% dei propri crediti annuali e triennali attraverso dei corsi ECM FAD. Tantissimi sono proposti in modo gratuito e sono pubblicati nella sezione dedicata nursetimes.org/infermieri/ecm-e-fad

Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato un “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario” che racchiude e spiega i diritti e gli obblighi dei professionisti in relazione alla tematica ECM.
Il Manuale viene rivisto e aggiornato con cadenza annuale.
Per consultarlo: ape.agenas.it

Redazione Nurse Times

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