Riceviamo e pubblichiamo il comunicato sindacale di Coina:
Il Coina, Sindacato delle Professioni Sanitarie Coina, ha scritto circa 4 mesi fa una lettera al Direttore Generale della Fondazione Policlinico A. Gemelli -IRCCS (FPG) chiedendo, con motivazioni ben dettagliate, di prendere in considerazione la proposta di un Contratto di Lavoro separato per gli esercenti le Professioni Sanitarie, come gli infermieri, le Ostetriche i Tecnici di Radiologia e tutte quelle figure laureate alla quale è richiesta l’iscrizione ad un Ordine Professionale.
Tale richiesta è stata formulata in virtù della prossima scadenza del CCL della Fondazione Policlinico A. Gemelli – IRCCS 2016-2019, cosi da permettere, in caso di esito positivo, di aver il tempo necessario per creare una piattaforma contrattuale per le Professioni Sanitarie.
La risposta della FPG, pervenuta solamente nel mese di dicembre u.s., è stata purtroppo negativa. Secondo la FPG, un Contratto delle Professioni Sanitarie non al momento attuabile. A nostro avviso la risposta negativa della FPG è stata fornita sia in base a delle proprie considerazioni, ma anche e soprattutto perché altre sigle sindacali non hanno mai voluto prendere in considerazione una contratto separato.
Di seguito la lettera dove il Coina ha richiesto la creazione di un CCL per le Professioni Sanitarie.
Questa O.S. vorrebbe esprimere alcune importanti considerazioni che indurrebbero la contrattazione collettiva di lavoro verso approdi più significativi, sia in senso produttivo che settoriale, assumendo tra i comuni accordi che riguardano i lavoratori in generale, anche settori marginali che interessano essenzialmente ed esclusivamente solo particolari esigenze, dettate perlopiù dalla natura e dalle funzioni di specifiche categorie professionali.
Si tratta, a ben vedere, delle professioni sanitarie che per la loro particolare originalità funzionale e modale, non possono più essere equiparate alle comuni categorie dei lavoratori (operai e impiegati).
Le riforme legislative che hanno interessato, anche recentemente le professioni sanitarie (V. per esempio D.M. 13 marzo 2018), prevedono l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale e l’obbligo di acquisire n. 150 crediti/triennio di aggiornamento E.C.M.; oltre a tali oneri non a titolo gratuito, le professioni sanitarie sono sottoposte a ulteriori vincoli che li rendono più vulnerabili rispetto agli altri lavoratori comuni.
A seguito del D.M. succitato, i collegi professionali si sono trasformati effettivamente in Ordini professionali con effetti sulla natura intellettuale delle professioni sanitarie (art. 2229 C.C.), svincolandosi definitivamente dal carattere della sussidiarietà e della diretta subalternità medica, con assunzione di autonomia e responsabilità piene.
Si pensi alla posizione di garanzia che impone al professionista sanitario di garantire l’incolumità dell’utente durante l’espletamento del proprio servizio, con riguardo alla tutela della salute ed alla prevenzione dei danni, anche infortunistici, che durante l’esecuzione assistenziale si potrebbero cagionare all’utente; si pensi alla legge n. 24/2017 che impone esclusivamente alle professioni sanitarie la copertura assicurativa oltre alla soggezione di essere chiamati in causa per rispondere di asseriti fatti illeciti sia civili che penali, con evidenti ricadute patrimoniali e non patrimoniali.
Non si dimentichi la diligenza che deve accompagnare ogni prestazione sanitaria: in tutti i lavoratori si chiede la diligenza (ex art. 1176, 1° comma) cioè quella del buon padre di famiglia, ma alle professioni sanitarie si chiede la diligenza qualificata prevista dal 2° comma del medesimo articolo.
Le prestazioni di lavoro sono dunque sostanzialmente diverse ed è proprio la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav. con Sentenza del 4 agosto 2015 n. 16336, che ha rimarcato “la delicatezza della professione infermieristica” ricordando che è ben diversa da quella del “portinaio”, in quanto è idonea ad interferire sia positivamente che negativamente sulla salute del cittadino ed è pertanto esigibile una più elevata accortezza e prudenza nel suo esercizio.
Tutte queste ed altre considerazioni, in definitiva, accostano, quasi sovrapponendosi, la professione sanitaria a quella del medico che, già per retaggio di tradizioni, si è sempre voluto separare dalla massa degli operatori sanitari fino a costituire una élite che oggi non ha più senso essendo venuto meno il teorema paternalistico, eliso da quello più corretto e attuale dell’autodeterminazione delle cure, il cui consenso informato esprime oggi il massimo valore del rispetto della volontà dell’individuo tanto da assurgere, la sua violazione, in un danno non patrimoniale risarcibile in via autonoma.
Non si spiega, quindi, per la diversa natura e funzione delle professioni sanitarie rispetto alle altre qualifiche funzionali del Comparto, la confusione che ancora oggi persiste nel renderle un tutt’uno, quando gli impegni del corso di laurea e post-laurea caratterizzano la diversità funzionale e modale di queste, rispetto alla classificazione operaia e impiegatizia dettata dall’art. 2095 C.C.. Ritenere le professioni sanitarie una sorta di classe operaia borghese ripulita dall’ignoranza culturale che la contaminava è del tutto fuorviante!
Le professioni sanitarie costituiscono un’aggregazione di alte professionalità di competenze specialistiche e, soprattutto, una scienza autonoma e separata da quella medica, pur se di comune genesi, e quindi esige, nella sua determinazione propositiva e positiva diretta alla salute della comunità, la naturale conseguenza di tutti i sacrifici sofferti per raggiungere valorosi traguardi e cioè l’autonomia contrattuale, quale massima espressione dell’elevata professionalità e responsabilità che li distingue all’interno del Comparto.
Difatti è pacifico che l’infermiere non sia un dirigente così com’è pacifico che non sia un operaio e un impiegato.
L’art. 2 della legge n. 190/1985 definisce i quadri come lavoratori che svolgono attività di notevole importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa tra i quali la responsabilità gestionale autonoma dell’insieme delle funzioni demandate ai lavoratori in oggetto e la gestione diretta dei rapporti con i terzi e quali rappresentanti dell’azienda nella loro professionalità.
Ed è proprio in questo senso che il D.M. n. 739/1994 stabilisce l’autonomia e la responsabilità dell’infermiere nella gestione dell’assistenza infermieristica.
L’evoluzione delle Professioni Sanitarie a partire dalla Legge 502/92, negli ultimi 20 anni è stata notevole. Si pensi ad esempio all’abolizione del mansionario con la L.42/99, la L. 251/00, la L.43/2006 le cui parole chiavi sono autonomia e responsabilità degli gli esercenti le professioni sanitarie. Questi ultimi sono tali poiché possiedono determinati attributi quali: Conoscenza sistematica acquisita durante un percorso di formazione specifico e di laurea e post laurea; Autorità professionale in riferimento al Codice Civile sussiste l’obbligo di garantire un risultato rispetto alla prestazione richiesta (obbligo di mezzi); Codice etico; Cultura professionale espressa nell’attuale Ordine professionale.
Questa O.S di categoria vuole sottoporre all’attenzione come questi aspetti normo-giuridici non possono essere più sottovalutati, poiché significherebbe snaturare la definizione attuale di “professione sanitaria” o “esercenti la professione sanitaria” con tutto quello che invece la distingue e la personalizza.
I motivi sopra citati sono il perno legislativo a cui attenersi per definire e realizzare un tavolo comune con il fine di addivenire ad un progetto di separazione contrattuale che possa finalmente riconoscere quanto è già realtà, espressa nel obbligo giuridico e morale della formazione continua, iscrizione all’ordine, responsabilità civile, penale ed erariale.
Il COINA è consapevole delle effettive difficoltà spesso legate ad una resistenza al cambiamento da parte di chi ancora vive nel vecchio retaggio di uguaglianza e non di equità tra i lavoratori.
Nel contempo siamo comunque consapevoli della lungimiranza di SS.LL., la quale è stata espressa nel chiaro ruolo della Dirigenza SITRA, nella presenza di Infermieri specialisti nel Wound care, nel Team Peripherally Inserted Central Catheter (PICC ), Case Manager e nel riconoscimento della middle manager come perno nelle funzioni organizzative. Inoltre nel lavoro di implementazione della Cartella Clinica Integratala, che è la chiara espressione della volontà di rendere concreto quanto le su citate leggi recitano nel riconoscere tutti gli esercenti le professioni sanitarie di pari rilevanza, in un momento storico in cui l’atto di cura è parcellizzato poiché la conoscenza scientifica non può più essere detenuta da un unico operatore.
Oltre a ciò la nascita di un CCL delle Professioni Sanitarie, darebbe lustro anche alla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCSS, essendo un contratto pionieristico e nuovo nel panorama Nazionale, perseguendo il progetto di questo ente di una Sanità di alta qualità.
Con osservanza.
La Segreteria Az. Coina Gemelli
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