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Accordo Regione Lazio per il personale del comparto

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Regione Lazio per il personale del comparto
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Accordo regionale per il personale del comparto su ripartizione somme stanziate ai sensi dell’art. 1 c. 1 del D.L. 18/2020 convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27 destinate agli operatori sanitari del comparto nelle aziende del SSR 

In data 12 giugno 2020 si sono incontrati: 

La Regione Lazio Unità di crisi_COVID-19; 

le Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del CCNL del comparto 

Premessa 

In riferimento all’emergenza sanitaria nazionale causata dal Covid19 e la volontà politica  della Regione Lazio, già definita all’interno del verbale di accordo dell’11 aprile 2020, di  riconoscere un trattamento aggiuntivo e straordinario a tutto il personale del Servizio  Sanitario Regionale, con il presente accordo integrativo le parti definiscono le modalità  applicative per quanto riguarda il personale del comparto dei fondi integrativi stanziati ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DL 18.2020; 

richiamato: 

l’accordo “COVID-19 Riconoscimento per l’eccezionale attività svolta dagli operatori del Servizio Sanitario Regionale del Lazio” sottoscritto in data 11 aprile 2020; 

Visto: 

quanto disposto all’art. 1 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come novellato dall’art. 2 c. 6 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 che prevede, per la Regione Lazio, lo stanziamento di € 24.205.615 ad incremento, in deroga dell’art. 23 c. 2 del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, delle  risorse destinate ai fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e  sanitaria dell’area della sanità pubblica e i fondi contrattuali da destinare  “prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro” del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario  nazionale “nonché per la restante parte, i relativi fondi incentivanti”; 

condivisa: la volontà di riconoscere, al Personale del SSR, un trattamento aggiuntivo in considerazione sia del grado di professionalità e di competenza espresso, sia delle  condizioni di rischio per la salute e le condizioni di disagio in cui hanno reso la prestazione lavorativa; 

condivisa: la necessità di valorizzare opportunamente la contrattazione di secondo livello 

prevedendo, nel contempo, meccanismi atti a omogeneizzare, nei limiti previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL., l’applicazione dell’accordo dell’11 aprile 2020 in tutte le Aziende e  gli Enti del SSR per come sopra descritte; 

Considerato che: 

nella riunione dell’8 maggio 2020 le OO.SS. hanno espresso la volontà di suddividere la  somma complessivamente disponibile di cui al suddetto art. 1, c. 1 D.L. 18/2020 in due  distinti fondi, uno per l’area della dirigenza e l’altro per il comparto; 

Preso atto: 

della decisione proposta dalla Regione Lazio di procedere alla suddivisione della somma che ammonta complessivamente a € 24.205.615 di euro tra comparto e dirigenza sulla base  del personale dipendente presente alla data del 30 aprile 2020; 

Dato atto: 

che ulteriori accordi potranno intervenire a seguito della conversione in legge del D.L. 19  maggio 2020 n. 34, in relazione alle ulteriori risorse ivi previste; 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

Dando seguito a quanto condiviso nell’accordo dell’11 aprile stipulato tra la Regione Lazio e le OO.SS., al fine di avere un’applicazione omogenea di tale riconoscimento economico delle somme  stanziate ai sensi dell’art. 1 c. 1 del D.L. 18/2020 tra tutti i lavoratori delle Aziende e gli Enti del SSR, e premesso che tali risorse, come esplicitamente previsto dal citato accordo dell’11 aprile, sono  destinate a riconoscere il disagio e l’impegno di tutto il personale dipendente del SSR per il lavoro  prestato dal 10 marzo al 31 maggio, si riconosce a tutto il personale dipendente con contratto di lavoro  di natura subordinata del Servizio Sanitario Regionale dell’area del comparto, in servizio presso le Aziende e gli Enti della Regione Lazio, per come sopra descritte, un trattamento accessorio  straordinario riferito all’emergenza COVID-19 attraverso le risorse disponibili ai sensi dell’art. 1 c.1 del  D.L. 18/2020, per come modificato dall’art. 2 c. 6 del DL n. 34/2020;  a tal fine con il presente accordo valido per il personale del comparto si stabilisce quanto segue: 

– la Regione distribuirà tra le Aziende e gli Enti del SSR, per l’area del comparto, la somma  derivante dalla ripartizione in premessa in proporzione diretta al numero dei dipendenti (tempo determinato e tempo indeterminato) delle singole aziende, tale importo andrà determinato con precisione a seguito dell’effettiva verifica del numero del personale  afferente al CCNL comparto sanità pubblica. La consistenza del personale dipendente alla data del 30 aprile 2020 diviso per aree e comparto, relativo alla suddetta rendicontazione, dovrà essere preventivamente comunicata dalla Regione Lazio alle OO.SS. in un apposito “confronto regionale” ex art. 6 CCNL 2016/2018 del contratto della sanità pubblica; 

– tutti i lavoratori del comparto delle Aziende e degli Enti del SSR avranno un riconoscimento  premiale “di base” di € 370,00. 

– al fine di introdurre una parametrazione relativa “all’impegno” l’importo teorico spetta per  intero se il lavoratore ha lavorato almeno per 20 giornate lavorative nel periodo dal 10  marzo al 31 maggio 2020. I dipendenti che hanno effettuato meno di 20 giornate di lavoro  percepiranno il premio in misura proporzionale ai turni effettuati. Ai fini della  contabilizzazione delle assenze si evidenzia che, coerentemente con quanto previsto  nell’accordo dell’11 aprile, le assenze dovute a isolamento o quarantena dopo il contagio da  Covid-19 non saranno considerate ai fini della suddetta decurtazione; 

– si prevede un elemento perequativo per cui al personale dipendente con rapporto di lavoro  subordinato del ruolo sanitario e tecnico che ha goduto del riconoscimento previsto  dall’accordo del’11 aprile u.s. ed inserito nella FASCIA A “rischio elevato” l’importo del  premio “di base” per il disagio e l’impegno è ridotto ad € 100,00 senza ulteriori  decurtazini; 

– si prevede un elemento perequativo per cui al personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato del ruolo sanitario e tecnico che ha goduto del riconoscimento previsto  dall’accordo del’11 aprile u.s. ed inserito nella FASCIA B “rischio medio” l’importo del premio “di base” per il disagio e l’impegno è ridotto ad € 200,00 senza ulteriori decurtazioi; 

– i residui derivanti dalle decurtazioni di cui ai precedenti punti andranno a sommarsi alle somme restanti ed andranno ad implementare come una tantum per l’anno 2020, i fondi per la produttività aziendale di cui all’art. 81 del CCNL vigente del comparto sanità pubblica, e saranno oggetto di contrattazione in sede aziendale; 

– in assenza di specifiche contrattazioni aziendali, che non hanno determinato la ripartizione dei residui di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 18/2020 convertito con Legge 24 aprile 2020 N. 27, nonchè delle RAR di cui all’accordo regionale del 11 aprile 2020, si procederà entro il mese di settembre 2020, attraverso un accordo regionale, ai sensi dell’art. 6 del CCNL 2016/2018 della sanità pubblica, per fornire alle aziende le indicazioni regionali con le quali si definiranno le modalità di erogazione dei predetti importi in favore dei dipendenti delle aziende che non hanno effettuato la contrattazione aziendale. 

– Quanto sopra elencato rappresenta i criteri generali, cui dovranno uniformarsi tutte le Aziende, nel riconoscimento dell’importo al singolo lavoratore dipendente. 

In relazione alla previsione del riconoscimento dell’indennità infettivologica, si concorda che: 

– attraverso la contrattazione di secondo livello dovrà anche essere definito il contingente di personale a cui assegnare il beneficio del riconoscimento economico previsto per l’indennità di cui all’art. 86 co. 6 e co. 9 del CCNL Area Comparto Sanità 2016-2018; 

– il beneficio della indennità infettivologica di cui al precedente punto dovrà essere  riconosciuta anche ad operatori professionali appartenenti al ruolo sanitario non già espressamente previsti dall’art. 86 del CCNL. 

Le parti, infine, ribadiscono l’impegno già previsto nell’accordo del 11 aprile u.s., a sollecitare i datori di lavoro privati per una specifica intesa che preveda un analogo sistema premiante per i lavoratori della Sanità Privata e dei lavoratori dei servizi esternalizzati all’interno del SSR, al fine di prevedere un riconoscimento economico per l’importante impegno professionale che ha contribuito in modo determinante nella gestione e contenimento dell’epidemia Covid-19. 

A tal fine la Regione Lazio convocherà entro il corrente mese, un apposito tavolo con le  associazioni datoriali maggiormente rappresentative della sanità privata e le organizzazioni sindacali rappresentative per favorire tra le parti un accordo premiale per i lavoratori del settore privato. 

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