Muttillo: “Un caposaldo di riconoscimento dell’attività libero professionale dell’infermiere, che può operare in convenzione singolo o associato senza necessità di essere dipendente o collaboratore di un laboratorio”
MILANO – Una vittoria per la professione, che vede riconosciuto il proprio diritto a operare senza necessità di essere dipendente o collaboratore di un laboratorio. Bocciata l’impostazione anticoncorrenziale della Regione Lombardia che impediva l’accesso diretto degli infermieri alle convenzioni per i prelievi domiciliari, convenzionando unicamente i gestori dei laboratori.
È stata infatti depositata il 28 giugno 2016 la sentenza n.2830 del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso in appello per il riconoscimento dell’attività libero professionale presentato dai Collegi Ipasvi della Lombardia contro Regione Lombardia, nei confronti dell’Ospedale Maggiore di Crema e della Cooperativa Sociale Igea di Crema.
La vicenda era partita con un atto di significazione e diffida rivolto alla Regione per contestare la scelta organizzativa dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale maggiore” di Crema di riservare l’attività di prelievo a domicilio unicamente a soggetti autorizzati a erogare servizi di medicina e laboratorio ASL o SMEL, per cui l’Azienda aveva stipulato una serie di accordi di collaborazione con vari soggetti operanti sul territorio, escludendo che la prestazione potesse essere resa da infermieri libero-professionisti, ancorché iscritti all’Albo, ma non aderenti a una delle dette istituzioni. “Questa decisione – illustra il presidente del Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza Giovanni Muttillo – è di fatto lesiva del principio di libertà di concorrenza. Per questo, in quanto Collegi preposti alla tutela della professione infermieristica, abbiamo deciso di attivarci presentando ricorso”.
Il Consiglio di Stato si è espresso con la sentenza 2830/2016, che annulla la decisione di mantenere la riserva in capo ai laboratori delle attività di prelievo domiciliare, così come riportato al punto 4.4: “La scelta dell’Azienda ospedaliera di concludere accordi per l’effettuazione di prelievi a domicilio solo con i soggetti autorizzati ad erogare servizi di Medicina e Laboratorio determina una immotivata discriminazione ai danni degli infermieri libero professionisti, causando una irragionevole restrizione della concorrenza nel settore e limitando ingiustificatamente l’accesso al mercato di operatori pienamente legittimati dalla normativa di settore, senza che ricorra alcuna causa eccezionale che giustifichi tale restrizione”.
“La decisione – commenta l’avvocato Umberto Fantigrossi che ha patrocinato in giudizio i Collegi – pone un caposaldo di riconoscimento dell’attività libero professionale dell’infermiere. L’effetto anticoncorrenziale della delibera dell’Azienda Ospedaliera di Crema era rappresentata dal fatto che l’attività dell’infermiere dovesse essere necessariamente intermediata dai laboratori. Ciò metteva in una posizione di debolezza l’infermiere, sia per quanto riguarda i compensi che delle modalità con cui effettuare la prestazione. La sentenza stabilisce ora che l’infermiere può operare in convenzione, singolo o associato, senza necessità di essere dipendente o collaboratore di un laboratorio, e quindi senza intermediazione da parte di altre figure professionali o aziendali; anche dal punto divista dell’Ente e dell’utenza ci potranno essere vantaggi sul piano dei costi (per l’ampliamento del mercato) e sul piano della qualità delle prestazioni”.
“Si tratta di un risultato importante – conclude Muttillo – che inevitabilmente apre nuovi scenari per la professione tutta e che ci sprona, come Collegi, a vigilare costantemente affinché vengano rispettati i diritti dei professionisti che, per inciso, sovente coincidono con quelli dei cittadini”.
Elisa Crotti
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