Approfondiamo l’argomento grazie al contributo del nostro collaboratore Carmelo Rinnone.
Il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie retribuite è un diritto imprescindibile, così come espressamente previsto dalla nostra Costituzione Italiana. L’art. 36, infatti, afferma: “ (…) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Il Codice civile, all’art. 2107, dispone al contempo che il limite giornaliero o settimanale dell’orario di lavoro non può superare quanto previsto da leggi speciali o dalla contrattazione collettiva. E’ chiaro, pertanto, che l’autonomia privata in materia di orario lavorativo è subordinata al rispetto dei limiti massimi consentiti dalla legge. Quanto sopra, al fine di tutelare la salute e la libertà personale del lavoratore.
Il nostro ordinamento, con il D.lgs. 66/2003, secondo le disposizioni normative comunitarie (Direttiva CEE n. 2000/24/CE), prevede che la regolamentazione sull’orario di lavoro debba essere uniforme su tutto il territorio nazionale, nel totale rispetto dei Ccnl. Tale norma, inoltre, definisce l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il prestatore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni”.
Il limite temporale massimo per lo svolgimento del rapporto di lavoro è pari a 40 ore settimanali, con la possibilità per la contrattazione collettiva di qualunque livello (nazionale, territoriale e aziendale) di derogare in melius, ovvero di stabilire una durata di lavoro minore. La settimana utile ai fini dell’individuazione dell’orario normale di lavoro non deve essere necessariamente quella coincidente con la classica settimana lavorativa (lunedì-domenica), ma può essere diversamente considerata dal datore di lavoro.
Tali disposizioni si applicano a tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, relativamente ai rapporti di lavoro subordinato. La normativa coinvolge anche gli apprendisti maggiorenni, mentre per i lavoratori minorenni si continua a far riferimento alle disposizioni speciali di legge (L. 977/1967).
Abbiamo visto come il nostro ordinamento definisce l’orario di lavoro e, pertanto, alla luce di tale definizione, possiamo dire che non sono da considerarsi orario lavorativo:
- I giorni di assenza, anche se indennizzati.
- Le pause di lavoro di durata superiore a dieci minuti e fino a due ore, salva diversa previsione contrattuale,
- Il tempo impiegato per recarsi al lavoro. Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro è considerato orario utile solo nei casi in cui il dipendente sia obbligato a presentarsi presso la sede aziendale e poi da qui inviato in altre località per svolgere direttamente attività lavorativa, o nei casi in cui il lavoratore sia obbligato per ragioni inerenti il tipo di lavoro a risedere in un dato luogo o, ancora, nel caso in cui il datore di lavoro obblighi il proprio collaboratore a recarsi in un punto di raccolta (in quest’ultimo caso, l’orario inizia a essere conteggiato come orario di lavoro dal momento in cui il lavoratore raggiunge il suddetto luogo di raccolta).
- Quando manchi il legame funzionale con la prestazione.
Ovviamente, anche in questo caso sono permesse deroghe contrattuali migliorative. La normativa non si applica nei casi di:
- Lavoratori occupati a qualunque titolo a bordo di una nave marittima pubblica o privata registrata nel territorio di uno Stato membro.
- Equipaggio a bordo di aeromobile civile, impiegati da Aziende con sede in uno Stato membro,
- Lavoratori impiegati come personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci, sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile o a impianto fisso non ferroviario.
- Personale del comparto scolastico.
- Personale delle forze armate e di polizia.
- Personale di Polizia municipale e provinciale, relativamente alle attività operativa istituzionali.
- Servizi di protezione civile, vigili del fuoco inclusi.
- Addetti ai servizi di vigilanza privata.
- Personale assegnato alle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate a finalità in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche statali.
Carmelo Rinnone
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