L’Ordine degli infermieri salentino chiede a chi non ha adempiuto all’obbligo di sanare la propria posizione.
Opi Lecce ha diffuso una nota in cui si chiede a tutti gli iscritti non vaccinati di sanare la propria posizione per adempiere al dovere di protezione dei pazienti. Da una prima verifica sulla piattaforma nazionale, esclusi i professionisti già sospesi, a oggi risultano non in regola circa 900 infermieri iscritti all’Ordine salentino. E’ comunque necessario verificare caso per caso, al fine di accertare il motivo per cui questi colleghi sono classificati come inadempienti.
“Siamo a comunicarvi con urgenza di provvedere a prenotarvi immediatamente per completare il ciclo primario o effettuare la dose booster al fine di rispettare le indicazioni del D.L. 172 – recita un comunicato dell’Opi –. L’Ordine è chiamato a svolgere quanto la legge impone, ma è consapevole delle incomprensioni burocratiche e normative, e chiede la collaborazione di tutti per evitare di procedere con le sanzioni previste, oltre all’importanza di essere protetti per se stessi e per gli altri. Vi preghiamo quindi di diffondere quanto più possibile questo comunicato. Tutte le comunicazioni vengono inviate dal nostro Ordine con una pec. Vi raccomandiamo di controllare frequentemente la vostra casella di posta elettronica certificata (pec che è obbligatoria, e a tale riguardo sono già state disposte le sospensioni per quei colleghi che, precedentemente diffidati, non hanno attivato il domicilio digitale)”.
Ricordiamo che il D.L. 172/2021 (entrato in vigore il 27/11/2021) dispone l’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie della vaccinazione anti-SARS-COV-2 e a partire dal 15 dicembre 2021 della somministrazione della terza dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. Per i soggetti di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. 44/2021 e s.m.i (esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario), l’obbligo della dose di richiamo sussiste a partire dal momento in cui sono trascorsi quattro mesi dal completamento del ciclo primario. In definitiva, sin dal primo giorno successivo ai quattro mesi del completamento del relativo ciclo vaccinale primario (120 giorni), per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario che non risultino vaccinati con la dose di richiamo il sistema informativo restituisce il messaggio “obbligo non rispettato”.
Il D.L. 172/2021 prevede espressamente che nel caso in cui la piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate) indichi la mancata effettuazione della vaccinazione (anche della dose di richiamo), l’Ordine inviti l’iscritto a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, oppure l’attestazione del medico di medicina generale relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro il termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito, ovvero l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Qualora l’Ordine accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, adotta l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale con natura dichiarativa, non disciplinare, che determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. La sospensione è annotata nel relativo albo professionale e comunicata alla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) e al datore di lavoro.
Redazione Nurse Times
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