Vediamo cosa prevede la nota inviata agli Ordini professionali per chiarire gli aspetti della normativa che avevano suscitato perplessità applicative.
Il cosiddetto Decreto Riaperture (Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24) prevede che i sanitari non vaccinati che contraggono il Covid, una volta guariti, non siano più suscettibili di sospensione dal lavoro per mancato rispetto delle norme sull’obbligo vaccinale “sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del ministero della Salute”. Ora lo stesso ministero della Salute ha inviato una nota agli Ordini professionali per chiarire gli aspetti della normativa sui quali erano state sollevate perplessità applicative (vedi allegato). In particolare, sono quattro le questioni oggetto di chiarimenti. Vediamo quali.
Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo – Il ministero ha confermato che, per quanto riguarda l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, i professionisti sanitari risultano inadempienti se, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non hanno effettuato la dose di richiamo.
Termini di decorrenza per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 – Il ministero ha confermato che per tali soggetti la vaccinazione è indicata a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento).
Oltre i 12 mesi dalla guarigione è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile procedere con ciclo bidose. Quindi, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino come ciclo vaccinale primario. Il professionista sanitario va considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.
Termini di decorrenza per i soggetti che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose – In questo caso per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose. La prima data utile è individuata considerando tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo. La somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro sei mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo. In tal caso, vale l’indicazione di tre mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione.
Il professionista sanitario va considerato inadempiente qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate. Pertanto, sia nell’ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato che in quella del professionista che contragga il coronavirus entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario è inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall’infezione.
Termini di decorrenza per i soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario – In questo caso non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all’obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.
ALLEGATO: Nota del ministero
Redazione Nurse Times
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