Ribadita la legittimità di quanto previsto dall’art. 4 del D.l. n. 44 del 2021 per il personale sanitario.
Con sentenza n. 7045/2021 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da alcuni medici e farmacisti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati contro il coronavirus, ribadito di fatto la legittimità dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario, così come previsto dall’art. 4 del D.l. n. 44 del 2021.
Superate le questioni processuali che avevano indotto il Tar del Friuli Venezia Giulia a dichiarare il ricorso inammissibile, i giudici hanno stabilito che l’obbligo è imposto “a tutela non solo del personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del virus Sars-CoV-2, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili, che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali”.
L’obbligo vaccinale, inoltre, “non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati”.
Redazione Nurse Times
- Tribunale di Cosenza riconosce il diritto ai buoni pasto per tutti i turnisti oltre le sei ore
- Coina: “Sanità italiana sempre più alla deriva. Senza investimenti veri sui professionisti, non saremo in grado di affrontare le sfide future”
- Mangiacavalli (Fnopi): “È il momento dell’infermiere di famiglia e comunità. Indispensabile attivare formazione specialistica”
- Malattie croniche, Iss: “Il 18% degli adulti e il 57% degli over 65 ne ha una”
- Inappropriatezza assistenziale, rischio infettivo e responsabilità professionale: la detersione fecale non rientra nel profilo dell’infermiere
Lascia un commento