Ribadita la legittimità di quanto previsto dall’art. 4 del D.l. n. 44 del 2021 per il personale sanitario.
Con sentenza n. 7045/2021 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da alcuni medici e farmacisti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati contro il coronavirus, ribadito di fatto la legittimità dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario, così come previsto dall’art. 4 del D.l. n. 44 del 2021.
Superate le questioni processuali che avevano indotto il Tar del Friuli Venezia Giulia a dichiarare il ricorso inammissibile, i giudici hanno stabilito che l’obbligo è imposto “a tutela non solo del personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del virus Sars-CoV-2, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili, che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali”.
L’obbligo vaccinale, inoltre, “non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati”.
Redazione Nurse Times
- Aggressioni agli operatori dell’emergenza, De Palma (Nursing Up): “Serve una manovra a tenaglia per contrastare l’odioso fenomeno”
- Asst Spedali Civili di Brescia: concorso per 50 posti da infermiere
- Vicenza, ragazzo morto per osteosarcoma “curato” con metodo Hamer. I genitori accusati di omicidio: “Non fate come noi. Andate in ospedale”
- “L’infermiere in prima linea. Esperienza e innovazione nella gestione del paziente nefrologico”: successo per il convegno organizzato da Sian e Opi Cosenza
- Nursind Lombardia contro il “vizio” di cercare infermieri all’estero: “La Regione pensi a trattenere quelli italiani”
Lascia un commento