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Nuovo Ccnl: i permessi retribuiti del comparto sanità

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Personale sanitario: sistema discriminante per i passaggi di fascia
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Rilanciamo un approfondimento sul tema a cura di Nursind Romagna.

Il nuovo CCNL, siglato il 21 maggio 2018 e non sottoscritto da NurSind, si occupa dei permessi retribuiti al Capo IV, dall’articolo 36 all’articolo 41. In questa sede cercheremo di riportare le novità di questo contratto rispetto ai contratti precedenti, analizzando articolo per articolo quello che è e quello che era fino al 20 maggio 2018.

Articolo 36: Permessi giornalieri retribuiti

Il comma 1 di questo articolo non presenta novità sostanziali. Infatti alla lettera “a” sono riportati gli otto giorni di permesso per partecipazione a concorsi od esami ed è perfettamente uguale a prima; alla lettera “b” sono riportati i tre giorni di permesso per lutto e presentano una piccola novità: infatti mentre in precedenza i tre giorni per evento dovevano essere consecutivi, con il nuovo CCNL i 3 giorni devono essere fruiti “entro sette giorni lavorativi dal decesso”, quindi anche separatamente.

Il comma 2 riporta il permesso per matrimonio (15 giorni consecutivi) con la novità che “il permesso può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data del matrimonio”.

I comma 3 e 4 non riportano sostanziali novità rispetto al precedente dicendo che i permessi sono utili nella maturazione delle ferie e nel conteggio dell’anzianità di servizio (comma 3) e che nei giorni di permesso spetta l’intera retribuzione tranne le indennità e lo straordinario (comma 4).

Articolo 37: Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Forse questo è l’articolo più interessante per i lavoratori. Infatti le novità con il CCNL 2016-2018, oltre ai 3 giorni di prima trasformati in 18 ore che non cambia la sostanza delle cose, riguardano l’aggiunta della classica dicitura “compatibilmente con le esigenze di servizio”, ma soprattutto, scompare il passaggio del “debitamente documentati” che ci fa pensare a 3 giorni di permesso senza produrre alcuna giustificazione.

Anche ai comma 2, 3 e 4 di questo articolo, dove vengono elencate le caratteristiche di questo permesso, non c’è traccia del “debitamente documentati”. 

Infatti i comma 2, 3 e 4 ci dicono che i permessi non riducono le ferie, non possono essere fruiti per frazioni di ora, sono utili al conteggio dell’anzianità di servizio, non possono essere cumulati con altri tipi di permessi nella stessa giornata, non riducono la retribuzione (tranne che per le indennità e lo straordinario) e per i part time si riproporzionano le ore di permesso.

Adesso che anche l’Azienda USL della Romagna si è resa conto dell’ennesima falla prodotta da questo contratto vergognoso, la stessa cerca di correre ai ripari provando a chiedere una sorta di giustificazione per la fruizione dei permessi. Ma lo ripetiamo i permessi non devono essere debitamente documentati.

Articolo 38: Permessi previsti da particolari disposizioni di legge

Tale articolo fa riferimento a tutti quei permessi previsti dalla normativa vigente, in particolare ai 3 giorni di permesso per legge 104 e alla giornata di permesso per donatori di sangue e di midollo osseo. Le novità introdotte con il nuovo CCNL riguardano soprattutto la regolamentazione della tempistica con cui richiedere i permessi.

Così al comma 2 tale articolo predispone che i 3 giorni di 104 siano fissati ad inizio mese per i diurnisti e in tempo utile per la predisposizione dei turni (quindi entro il 20 del mese precedente) per i turnisti. Tuttavia in caso di necessità ed urgenza le giornate possono essere comunicate entro le 24 ore precedenti all’inizio del turno (anche qui manca il “debitamente documentato” per dimostrare l’urgenza…). Invece per i donatori la comunicazione deve essere fatta almeno 3 giorni prima della donazione. Anche qui in caso di urgenza (che deve essere comprovata questa volta) la richiesta può essere fatta 24 ore prima della donazione.

Articolo 40: Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Questo articolo rappresenta la vera novità di questo nuovo CCNL. Ai lavoratori sono riconosciuti permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. I permessi possono essere fruiti ad ore o per l’intera giornata per un massimo di 18 ore (o 3 giorni) all’anno. Nella fruizione ad ore si conteggia anche i tempi di percorrenza da e per la sede del lavoro.

I permessi dell’articolo 40 sono assimilati alle assenze per malattie solo per il computo del periodo di comporto (6 ore equivalgono ad un giorno di assenza) e non sono soggetti alla decurtazione del trattamento economico solo se il permesso è fruito ad ore. I permessi non possono essere cumulati con qualunque altro tipo di permesso nella stessa giornata e le 18 ore sono riproporzionate in caso di part time.

Il permesso deve essere richiesto almeno 3 giorni prima della sua fruizione ma in caso di urgenza comprovata può essere richiesto fino a 24 ore prima. I permessi devono essere giustificati dal medico o dalla struttura (anche privata) in cui si esegue la prestazione. Il giustificativo deve essere inviato all’azienda dal lavoratore oppure dal medico/struttura presso cui è stata eseguita la prestazione.

Nel caso in cui si è in malattia e contemporaneamente avessimo bisogno di una visita specialistica, di effettuare una terapia o di esami diagnostici, l’assenza è per malattia e il certificato viene rilasciato dal medico curante come per tutte le malattie mentre l’assenza dal domicilio, in caso di controllo medico fiscale, è giustificata dall’attestazione di presenza redatta dal personale sanitario o amministrativo della struttura presso cui si è svolta la visita. Allo stesso modo se l’inabilità temporanea al lavoro è prodotta dalla visita specialistica, dagli accertamenti, dagli esami diagnostici e/o dalle terapie l’assenza è imputabile alla malattia e l’assenza è giustificata dall’attestazione di presenza come nel passaggio precedente.

Infine, nel caso in cui il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che producano incapacità lavorativa temporanea è sufficiente produrre una unica documentazione, anche cartacea, da presentare all’azienda e redatta dal medico curante in cui si attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendario stabilito. Questa certificazione deve essere comunque corredata dall’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura o professionista presso cui viene eseguita la prestazione.

Articolo 41: Permessi orari a recupero

Questo tipo di permessi sono mutuati dalla contrattazione precedente secondo cui i dipendenti possono assentarsi dal lavoro (previo autorizzazione del responsabile) per un tempo non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e comunque per un massimo di 36 ore annue. La richiesta di tale permesso deve essere fatta in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa (salvo urgenza valutata man mano dal responsabile).

Le ore di permesso fruite devono essere recuperate entro il mese successivo alla data di fruizione secondo modalità individuate dal responsabile. In caso di mancato recupero l’azienda procede alla proporzionale decurtazione dello stipendio.

Redazione Nurse Times

Fonte: Nursind Romagna

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