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No all’estensione dell’indennità di terapia intensiva agli infermieri di pronto soccorso

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Sanità ligure, la dirigenza viene premiata, PD: "è una vergogna"
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No all’estensione dell’indennità di terapia intensiva agli infermieri di pronto soccorso. Gli infermieri di un pronto soccorso di Formia avevano fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva rigettato la domanda di accertamento di diritto a percepire le indennità per “rischio contagio” previste per le terapie intensive, sub-intensive e per i reparti di malattie infettive.

A stabilirlo la sentenza della Cassazione n. 10609 del 04/06/2020

LA SENTENZA:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 1-13 ottobre 2014 n. 7547, confermava la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva rigettato la domanda proposta dagli attuali ricorrenti e da altri litisconsorti, tutti infermieri professionali presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di (OMISSIS), per l’accertamento del diritto a percepire l’indennità per “rischio contagio”- prevista dalla Delib. Direttore Generale della Azienda USL di LATINA 26 aprile 1999 – nel periodo successivo alla sospensione della sua erogazione (dall’1.9.1999).

2.La Corte territoriale premetteva che la Delib. 26 aprile 1999, attuava l’accordo decentrato intervenuto tra l’Azienda e le organizzazioni sindacali in data 9 marzo 1999 e che, come concordato in sede di contrattazione decentrata in data 24 agosto 1999, la indennità era stata sospesa dall’1 settembre 1999 in attesa di un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali.

3. Non era condivisibile l’assunto dei lavoratori secondo cui era illegittima la sospensione in quanto non erano mutate le condizioni di lavoro e perchè quella indennità era entrata a far parte della struttura della retribuzione.

4. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9248/2008 aveva chiarito che l’indennità in questione – prevista dall’art. 44, comma 6, lett. c) CCNL 1994/1997 comparto SANITA’– spettava solo al personale infermieristico assegnato ad una struttura specificamente preposta alla cura delle malattie infettive o equipollenti e non a qualunque infermiere esposto al rischio di contagio non adibito a tali strutture, come nel caso degli infermieri adibiti al Pronto Soccorso.

5. In base del medesimo art. 44, comma 9, in sede di contrattazione decentrata era possibile soltanto estendere la erogazione dell’emolumento al personale di altre qualifiche in servizio nelle medesime strutture e non già al personale in servizio in altri reparti.

6. Pertanto le parti sociali non avrebbero potuto prevedere la erogazione dell’emolumento al personale in servizio presso il Pronto soccorso e l’atto di sospensione dell’erogazione – peraltro concordato in data 24.8.1999 – era legittimo; non poteva trovare applicazione il principio di irriducibilità della retribuzione e di impossibilità per le organizzazioni sindacali di disporre di diritti quesiti del lavoratore per la nullità del titolo attributivo del trattamento, ex art. 40, comma tre, T.U..

7. Nè aveva pregio la doglianza fondata sulla esistenza di titoli giudiziali irrevocabili in favore di altri lavoratori in posizione eguale, trattandosi di effetti puramente processuali.

8. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i ricorrenti in epigrafe, articolato in un unico motivo; la Azienda è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione: dell’art. 44 CCNL COMPARTO SANITA’ 1994/1997, commi 6, 8 e 9; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40; del principio di privatizzazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 2103 c.c. e art. 36 Cost., sotto il profilo della irriducibilità della retribuzione e del divieto per le organizzazioni sindacali di disporre di diritti acquisiti dai lavoratori.

2. Hanno assunto che la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato il principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 9248/2008, riferito ad un caso in cui la pretesa non era sorretta, contrariamente alla fattispecie di causa, dalla contrattazione decentrata.

3. Hanno dedotto la legittimità dell’accordo del 9 marzo 1999 (recepito con Delib. Direttore Generale della Azienda 26 aprile 1999), attuativo della previsione dell’art. 44, comma 9, con il quale la indennità di cui all’art. 44 CCNL SANITA’ 1994/1997 era stata estesa al personale dei SERT e del pronto Soccorso.

4. Hanno censurato la erroneità della interpretazione accolta dalla Corte territoriale, secondo cui la contrattazione decentrata non avrebbe potuto estendere la attribuzione della indennità a reparti o servizi diversi da quelli preposti alla cura di malattie infettive.

5. Si censura, altresì, l’omesso esame delle deduzioni svolte con le note autorizzate in ordine alla validità dell’accordo decentrato del 9 marzo 1999 e la ritenuta compatibilità con i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento del fatto che alcuni colleghi che svolgevano le medesime mansioni nel medesimo luogo di lavoro percepivano la reclamata indennità.

6. Il ricorso è infondato.

7. Giova premettere che a norma dell’art. 44, comma 6, del CCNL comparto sanità 1994/1997:

“Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:

a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: Lire 8.000;

b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: Lire 8.000;

c) nei servizi di malattie infettive: Lire 10.000”.

8. Sulla interpretazione della disposizione si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ulteriormente ribadita, (Cass. 25 giugno 2018 n. 16701; Cass. n. 460/2015; 5566/2014; 9248/08), secondo la quale la indennità in questione non spetta al personale infermieristico addetto al Pronto Soccorso o ad altri reparti che – sebbene in concreto chiamato a svolgere attività di terapia intensiva o sub-intensiva ovvero in contatto con pazienti affetti da malattie infettive- non sia però addetto ai relativi servizi. Ciò perchè la clausola contrattuale si riferisce a specifiche articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologia con la quale l’infermiere può venire in contatto, quale che sia la struttura in cui lavora.

9. La giurisprudenza richiamata ha altresì chiarito che il termine “servizio” è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario denominabili in modo diverso (divisione, reparto, dipartimento, ecc.) ma comunque identificabili come parti dell’organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie.

10. Su tale premessa deve in questa sede esaminarsi la disposizione dello stesso art. 44, comma 9, a tenore del quale:

11. “In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 43, comma 2, punto 2), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento”.

12. Questa Corte nell’arresto del 14/01/2015, n. 460, già richiamato, ha affermato che tale previsione abilita la contrattazione decentrata, entro ben definiti limiti di spesa, ad individuare altri operatori del ruolo sanitario ai quali corrispondere l’indennità, specificando che deve trattarsi di operatori che abbiano lavorato “nei servizi indicati nel comma 6”; tale rinvio rafforza l’idea che il concetto di “servizi” utilizzato nel comma 6 è concetto unitario ed omogeneo che vale ad indicare strutture dell’organizzazione sanitaria, quali i reparti di terapia intensiva, i servizi di nefrologia, i servizi di malattie infettive, ecc…

13. La interpretazione sostenuta con il ricorso, secondo cui la norma abiliterebbe la contrattazione decentrata ad estendere la indennità al personale infermieristico operante in servizi diversi da quelli indicati nel comma 6 è in palese contrasto con il dato letterale.

14. La interpretazione qui ribadita, contrariamente a quanto assunto dagli odierni ricorrenti, non rende la norma priva di effetto utile, in ragione dell’ampliamento soggettivo dei destinatari dell’indennità già disposto dell’art. 44, comma 8, per le figure dell’ausiliario specializzato e dell’operatore tecnico addetto all’assistenza.

15. Invero il comma 8, attribuisce alle figure dell’ausiliario specializzato e dell’operatore tecnico addetto all’assistenza “assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lett. c)” una indennità giornaliera diversa da quella di cui al comma 6, di importo inferiore (Lire 2.000).

16. Il comma 9, abilita invece la contrattazione decentrata, in una delimitata cornice di spesa, ad estendere la erogazione: sotto il profilo oggettivo, della medesima indennità di cui al comma 6; sotto il profilo soggettivo, ad altri operatori del ruolo sanitario,genericamente indicati, purchè impiegati “nei servizi indicati nel comma 6”.

17. Conforme a diritto risulta pertanto la conclusione della Corte territoriale circa la contrarietà dell’accordo sottoscritto in sede aziendale ai vincoli risultanti dal contratto collettivo nazionale.

18. In ogni caso, sarebbe nello stesso senso parimenti decisivo l’accordo in sede decentrata del 24.8.1999, con il quale si disponeva la sospensione della erogazione dell’emolumento; tale circostanza esclude di per sè sola la applicabilità del principio di irriducibilità della retribuzione e di indisponibilità da parte delle organizzazioni sindacali dei diritti quesiti dei lavoratori, in quanto il diritto alla retribuzione è quesito solo dopo la maturazione di tutti i suoi elementi costitutivi, nella specie non configurabile in epoca successiva all’accordo di sospensione.

19. Da ultimo è parimenti corretta la statuizione della Corte territoriale secondo cui la formazione del giudicato favorevole ad altri lavoratori non legittima la estensione del trattamento economico riconosciuto dal giudicato ad altri lavoratori, sulla base della identità delle situazioni di fatto, in quanto la estensione soggettiva del giudicato è specificamente disciplinata dall’art. 2909 c.c..

20. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

21. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della Azienda sanitaria.

22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater);

– della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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