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Medico di P.S. condannato per omissione d’atti d’ufficio: sentenza della Cassazione

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A Maggio, con la sentenza n. 24163/2018, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un medico che era stato giudicato colpevole per omissione di atti di ufficio, condannandolo alle spese processuali

Il fatto contestato risale a qualche anno fa, quando una donna, a causa di una patologia cardio – respiratoria severa, arrivava in pronto soccorso, trasportata in ambulanza in codice rosso.

Purtroppo il medico di turno rifiutava l’accettazione della paziente, asserendo che la radiodiagnostica non funzionava, dirottandola altrove. Così facendo, il medico ometteva le manovre previste dal protocollo diagnostico – terapeutico per le persone con dispnea.

Il sanitario viene tratto a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall’art. 328 c.p. e condannato sia in primo che in secondo grado alla pena prevista.

Il medico, decide di  ricorrere in cassazione sostenendo, a sua discolpa, che la direzione sanitaria aveva disposto di dirottare altrove i pazienti perché il perdurante guasto del servizio di radiologia avrebbe reso impossibile l’assistenza ai pazienti più gravi.

I giudici di merito hanno riconosciuto che il medico ha agito con negligenza, rendendosi, quindi, responsabile di rifiuto di atti d’ufficio perché indebitamente rifiutava un atto che, per ragioni di sanità, doveva essere compiuto senza ritardo.

La Corte di Cassazione, confermando la condanna, sottolinea che il rifiuto di prestare soccorso alla paziente appariva ingiustificato.

Non solo per il ripristino dell’interruzione programmata, di lì a poco (il servizio radiologico sarebbe ripreso 10 minuti dopo l’arrivo dell’assistita in pronto soccorso), del servizio di radiologia ma, soprattutto, perché era possibile effettuare accertamenti ulteriori e diversi rispetto a quello.

A seguito della sentenza di cui sopra, appare ancora più evidente, come, anche il semplice consiglio a rivolgersi ad una struttura “più appropriata”, possa configurare il reato di omissione di atti di ufficio, sia per il medico che per gli infermieri, specialmente se triagisti.

Carmelo Rinnone

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