Alcune facilitazioni permettono ora alle mamme di utilizzare in parte la giornata lavorativa e, a certe condizioni, sono accessibili anche ai papà.
Tra le diverse misure a sostegno della maternità, alcune consentono alla lavoratrice di accudire il neonato senza assentarsi totalmente dal proprio impegno lavorativo, ma solo in modo parziale, salvaguardando così la retribuzione oltre a competenze e legami professionali. Nel primo anno di vita del bambino le lavoratrici madri hanno diritto a particolari permessi giornalieri da dedicare all’allattamento e alla cura del neonato. Ai fini dello stipendio queste ore di riposo sono considerate lavorative a tutti gli effetti e comportano il diritto per la madre di lasciare i locali aziendali per recarsi dal bambino.
La misura si applica alla generalità delle lavoratrici dipendenti, con esclusione delle colf e delle lavoranti a domicilio, e consiste in due ore di riposo, anche cumulabili, nell’arco della giornata. Il riposo si riduce a un’ora quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore oppure se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido istituito dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle vicinanze.
In caso di parto plurimo le ore di permesso vengono raddoppiate ed è facoltà del padre usufruire di quelle aggiuntive, anche contemporaneamente alla madre. In alternativa alla mamma, i permessi per allattamento possono essere concessi anche al padre (previa domanda da inoltrare all’Inps) se: i figli sono affidati esclusivamente a lui; la madre lavoratrice dipendente sceglie di non avvalersene; la madre non è una lavoratrice dipendente (lavoratrice autonoma, libera professionista o non occupata); la madre è deceduta o è gravemente inferma.
Il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto e sino all’anno di vita del bambino. Non gli spettano se la madre beneficia, nello stesso periodo, del congedo parentale. Le disposizioni sui riposi giornalieri si applicano anche in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia. In alternativa a questa misura, da fine giugno 2015, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale a ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
La modalità di fruizione oraria del congedo parentale si aggiunge a quella su base giornaliera e mensile, senza modificare la disciplina dell’istituto, che rimane invariata per quanto riguarda l’indennizzabilità al 30% della retribuzione, la durata e i limiti complessivi e individuali entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro per questa ragione. I permessi per allattamento e il congedo parentale su base oraria rispondono, in modo diverso, all’esigenza di evitare una totale sospensione dell’impegno lavorativo a favore di un orario ridotto. La legge prevede le due misure come alternative tra loro.
Redazione Nurse Times
Fonte: Famiglia Cristiana
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