Dopo le polemiche degli ultimi giorni riguardo la volontà/necessità di sostituire gli infermieri con gli Oss con formazione complementare (in Veneto), proviamo a far chiarezza sulla suddetta figura analizzando l’accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio-sanitario di cui all’articolo 1, comma 8, del DI 12 novembre 2001, 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001.
Il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria del’ operatore socio-sanitario, al fine di consentire allo stesso di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conforme alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa.
1- Formazione complementare
Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio- sanitarie, pubbliche e private, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all’organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio-sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’articolo 12 dell’accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro della salute, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Pro- vince autonome di Trento e Bolzano, per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’articolo 13 dello stesso accordo.
Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l’esame teorico-pratico finale, ricevuto uno specifico attestato di “Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” che consente a tutti gli operatori di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
2-Materie di insegnamento e tirocinio
I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l’esercizio delle attività e dei compiti indicati. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari. La direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.
3- Elenco delle principali attività previste per l’operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria
L’operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l’Infermiere o l’ostetrica , in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire:
-la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
– la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformandosi alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
– i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni; la rilevazione e l’annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente;
– la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
– le medicazioni semplici e bendaggi;
-i clisteri;
– la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;
– la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;
– l’attenzione e il mantenimento dell’igiene della persona;
-la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici;
– la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;
– il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici; la somministrazione dei pasti e delle diete;
– la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
Redazione NurseTimes
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