Lo ha stabilito il Tar, accogliendo in parte il ricorso di due professioniste del settore sanitario.
Ai lavoratori sanitari obbligati a vaccinarsi l’Ats deve fornire il bugiardino del farmaco in cui vengano indicati anche i possibili rischi a cui vanno incontro. Lo ha stabilito il Tar Lombardia, accogliendo il ricorso di due professioniste del settore sanitario contro l’Agenzia di tutela della salute.
Le due ricorrenti avevano chiesto numerosi documenti, dai foglietti illustrativi ai resoconti sui decessi e gli effetti avversi. L’Ats non ha risposto alla loro sollecitazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il che ha comportato il cosiddetto silenzio-rifiuto. Le operatrici sanitarie hanno così fatto ricorso e chiesto la condanna dell’Ats, che è un ente regionale.
I giudici del Tar hanno dato loro parzialmente ragione, sancendo che “hanno diritto ad accedere al documento contenente le informazioni fornite dalla Regione Lombardia all’Ats, in relazione alla somministrazione della vaccinazione e ai documenti contenenti le specificazioni delle condizioni cliniche in astratto individuate come pericolose per la salute dei destinatari dell’obbligo vaccinale”.
L’Ats deve inoltre rendere accessibili “il modulo integrale per la raccolta del consenso informato alla somministrazione del vaccino e i foglietti illustrativi dei vaccini autorizzati per la prevenzione del contagio, anche mediante l’indicazione degli indirizzi dei siti istituzionale su quali sono pubblicati”.
Respinta, invece, la richiesta di avere accesso ai documenti che specificano i rischi e i benefici “specificati per fasce di età, effetti avversi degli eccipienti e delle sostanze attive in esso contenute, possibili alternative mediche per conseguire un livello di maggiore immunizzazione”.
Redazione Nurse Times
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