Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una problematica sollevata dal Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare.
In data 14 settembre 2018 lo Stato Maggiore dell’Esercito ha pubblicato la Circolare n. 6003, “Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei graduati e dei militari di truppa (ex Circ. O/Grd/Tr)”, che abroga l’incarico di aiutante di sanità, facendolo confluire nell’incarico di operatore informatico, senza prevedere un adeguato transitorio.
L’aiutante di sanità, equiparato all’infermiere generico con D.M. del 12 dicembre 1990, è una figura storica (i cui albori si trovano nel Regio Decreto del 17 novembre 1932), che coadiuva il sottufficiale infermiere e l’ufficiale medico nelle attività medico-sanitarie: rileva parametri vitali, compila documenti a carattere clinico, supporta l’infermiere nelle attività addestrative (ad esempio, poligoni ed esercitazioni) e cliniche basiche (prelievi e vaccini), trasporta materiale biologico, si prende cura dei degenti, sterilizza, effettua lo scadenziario farmaci, verifica le scadenze delle idoneità periodiche e delle profilassi vaccinali.
L’operatore informatico, di fatto, non è una figura che sopperisce alle mansioni dell’aiutante di sanità. Di qui l’esposizione dell’amministrazione a contenzioso, in quanto, per sopperire alle esigenze di forza armata, il suddetto personale è attualmente impiegato nella precedente mansione di aiutante di sanità, nonostante la cogente abrogazione.
Tale personale A.Sa. viola ciò che sancisce l’art. 12, comma 1 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 (“Esercizio abusivo di una professione”), incorrendo nella previsione dell’art. 348 del codice penale: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.
Redazione Nurse Times
ALLEGATO 1: Delibera n. 26 del Consiglio Centrale Sezione Esercito
ALLEGATO 2: Documento approvato dal Consiglio Intermedio di Rappresentanza (31/10/2018)
Lascia un commento