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La Regione Puglia incapace di fare una programmazione seria di reclutamento del personale infermieristico

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Il presidente del collegio Ipasvi di Bari, Saverio Andreula raggiunto dai nostri microfoni, in anteprima svela i contenuti del documento (ripreso di seguito) che detta le indicazioni ai direttori generali delle asl Pugliesi sul reclutamento del personale, in un periodo critico come quello estivo che storicamente ha sempre messo in ginocchio le strutture sanitarie pugliesi.

“La regione Puglia – sostiene il presidente Andreula –  sia nell’ordine politico e tecnico si dimostra ancora una volta incapace di fare una programmazione seria sul reclutamento del personale infermieristico, per far fronte alle emergenze che sistematicamente nella regione Puglia si verificano.”

Di seguito il contenuto del documento che riprende l’incontro del 12 giugno tra regione Puglia e Direttori Generali e del personale. 

“A seguito dell’incontro tenutosi con i Direttori generali e Direttori dell’area del Personale delle Asl pugliesi avvenuto in data 12 giugno durante il quale si è affrontato la problematica relativa alla mobilità di personale in ambito regionale ed extraregionale nonché assunzioni mediante scorrimento di graduatoria, avvio di procedure concorsuali, ecc.,  si è ritenuto utile puntualizzare le soluzioni che sono emerse da detto confronto.

Durante l’incontro emersa una difficoltà a dare corso alla mobilità volontaria regionale in quanto l’azienda “cedente” si vede sottrarre il personale con conseguente disservizio nell’attività di riferimento, senza poter sostituirlo in tempi brevi, costringendo conseguentemente l’amministrazione a negare l’assenso alla mobilità come previsto dall’art. 4 comma 1 della L.114/2014 che modifica i commi 1 e 2 del D.lgs. 165/2001 s.m.i.

Inoltre è emerso che in mancanza di definizione delle dotazioni organiche, la mobilità regionale potrebbe determinare situazioni di carenza di personale in alcune aziende e di eccedenza in altre. Detta situazione è di particolare gravità se si tiene conto dell’approssimarsi del periodo di ferie estive

Pertanto le aziende sono state concordi nel ritenere necessario sospendere nel periodo estivo le procedure di mobilità e comunque fino al nuovo accordo regionale salvo casi in cui le aziende non vedano pregiudicata l’erogazione dell’assistenza del nel dare il proprio assenso alla mobilità in uscita di personale.

Conseguentemente per le procedure di mobilità già avviate e concluse, le amministrazioni “cedenti”, pur non negando l’assenso alla mobilità volontaria, cercheranno di differire l’esecutività di detto istituto per il tempo necessario per avviare nuove procedure per il reclutamento di personale e comunque dopo il periodo estivo.

Altra problematica emersa è quella riguardante i posti coperti mediante mobilità extraregionale e che si rendono successivamente vacanti.

In merito si è concordato che detti posti possono essere coperti, senza dover attivare preventivamente nuove procedure di mobilità.

Infine, in merito alla discussione sull’utilizzo di graduatorie dei concorsi pubblici approvate dal tram estrazione si forniscono alcune indicazioni.

Detta possibilità è prevista dall’art. 9, comma 1 della L. 3/2003 integrato dall’art. 3, comma 61 della L. 350/2003 che ha stabilito “le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni previo accordo tra le amministrazioni interessate”. Su quest’ultimo e controverso aspetto sono intervenute numerose circolari ministeriali che non hanno escluso la possibilità che gli accordi possano intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria, ma hanno sottolineato che “preferibilmente” è meglio che intervenga prima.

Anche la giurisprudenza Amministrativa e Contabile è intervenuta in materia, in particolare sul “quando” si determina il “previo accordo tra le amministrazioni interessate”. Le stesse sono concordi nel ritenere che l’accordo può avvenire anche ex post rispetto al momento dell’indizione della procedura concorsuale e/o della formale approvazione della graduatoria purché l’accordo intervenga prima dell’utilizzo della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare”.

Giuseppe Papagni

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