Home Infermieri ECM e FAD Infermieri. Tutto quello che c’è da sapere sui crediti ECM
ECM e FADInfermieri

Infermieri. Tutto quello che c’è da sapere sui crediti ECM

Condividi
Evento ECM CNAI Salentume CNC: Leadreship e Organizzazione Infermieristica
Condividi

Guida completa per tutti i professionisti della sanità sui crediti ECM: cogeaps, crediti maturati, obbligo di formazione, autoformazione, esonero, esenzione, dossier formativo, Reclutamento diretto, conflitto d’interessi

L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

Dal 1 gennaio 2008, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La partecipazione ad un’iniziativa didattica accreditata per l’ECM da diritto all’acquisizione di crediti.

L’assegnazione di crediti ECM può avvenire soltanto in occasione di un processo formativo che sia

– prodotto da un organizzatore che ne abbia titolo (Provider Accreditato);

– realizzato senza che si determinino condizioni di conflitto di interesse;

– valutabile attraverso una documentazione specifica e/o con osservazioni in situ o ex-post; rispondente a precisi requisiti di qualità relativamente, in particolare, agli obiettivi formativi che persegue, ai metodi didattici che sono praticati e alle modalità con cui si effettua la valutazione.

Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente son destinatari dell’obbligo ECM.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato ECM dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. La consegna dell’attestato può avvenire anche tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle operazioni) e preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all’evento formativo, ove previste, anche se l’evento non è stato rapportato ancora all’Ente accreditante.

La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione dell’attività formativa qualora non sia prevista la prova di verifica dell’apprendimento

Che cos’è il COGEAPS?

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina e che gestisce l’anagrafe sanitaria, attraverso il sito istituzionale è possibile, previa registrazione, verificare tutti i crediti ECM a partire dal 2002.

Il portale internet del Cogeaps rappresenta un punto di riferimento non solo per i professionisti sanitari relativamente a funzionalità di anagrafica ed ECM ma vuole anche essere uno strumento per una migliore comunicazione istituzionale e professionale poiché è un sistema di autenticazione e profilazione degli utenti a garanzia delle Istituzioni di riferimento. La gestione dell’anagrafe centralizzata del Cogeaps viene integrata con i sistemi locali dei singoli Ordini professionali con il compito di favorire una visione unica e globale dell’operatività senza eludere né togliere le competenze demandate legalmente a ciascun Ordine professionale.

RIFERIMENTI:

Indirizzo web: www.cogeaps.it

Indirizzo e-mail dedicato: [email protected]

Telefono: 06 36000893 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00)

Quanti sono i crediti che devono essere maturati nel triennio 2017-2019?

I crediti che ciascun professionista della salute per il triennio 2017-2019 è di 150 crediti formativi (senza limiti minimi o massimi annuali). È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2017- 2019, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2014-2016), di avvalersi di riduzioni e bonus secondo il seguente criterio:

  1. 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
  2. 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
  3. 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
  4. 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del triennio 2017-2019. Chi dovesse alla fine del 2019 avere soddisfatto il dossier formativo o individuale o di gruppo per il triennio corrispondente potrà avvalersi una ulteriore riduzione di 20 crediti per il triennio successivo (2020-2022).

Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4. A titolo esemplificativo se un professionista avesse ottemperato ai punti 2, 3 e 4 avrebbe diritto ad una riduzione di 55 crediti sul totale con un obbligo formativo di 95 crediti per il triennio 2017-2019. Ulteriori riduzioni possono essere applicate per situazioni individuali legate a esoneri ed esenzioni.

In che percentuale devono essere acquisiti i crediti in rapporto alle diverse tipologie di formazione?

Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata mediante attività di docenza e di formazione individuale come: formazione all’estero, ricerca scientifica, autoformazione. Per quanto riguarda l’autoformazione è limitata al 20% del fabbisogno formativo triennale.

Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

Cosa si intende per autoformazione?

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo dei crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale del professionista. I crediti attribuibili alla singola azione sono autocertificati da parte del professionista in base all’impegno orario che viene valutato secondo l’attribuzione di 1 credito ogni ora. Il professionista può presentare l’autocertificazione attraverso un apposito modulo direttamente all’Ordine oppure tramite apposita funzione sul portale Cogeaps.

Cosa si intende per esonero?

L’esonero è un riconoscimento della validità della formazione effettuata attraverso la frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.

L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista. La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero. La domanda di esonero deve essere effettuata attraverso il portale Cogeaps.

Cosa si intende per esenzione?

L’esenzione consiste in una riduzione dell’obbligo formativo triennale nei casi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, quali: congedi parentali o per gravi motivi familiari, assenza per malattia, aspettativa per incarichi, etc.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo.

L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. La domanda di esonero deve essere effettuata attraverso il portale Cogeaps.

E’ possibile sanare il debito formativo del triennio 2014-2016?

Con la seduta del 27/09/2018, la CNFC Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha autorizzato il recupero fino a 150 crediti ECM non acquisiti nel triennio 2014-2016 durante l’intero triennio 2017-2019 fermo restando l’obbligo formativo dello stesso.

Lo spostamento dei crediti ECM conseguiti dal triennio 2017-2019 al triennio 2014-2016 ai fini di sanare l’obbligo formativo si suddivide in più step:

1. Collegarsi alla home page del sito www.cogeaps.it e cliccare su «Accesso Anagrafe Crediti ECM». Si apre la mascherina per l’Area riservata. Se il professionista non è ancora registrato occorre procedere alla «Registrazione» per ottenere i codici di accesso (username e password) che verranno inviati alla mail fornita dall’interessato e serviranno ad entrare nell’Area Riservata del professionista;

2. Dall’Area Riservata entrare in «Dettagli professionista» – Selezionare il triennio 2014-2016 e controllare la situazione ECM per verificare il numero di crediti da recuperare in tale triennio;

3. Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell’area «Dettagli professionista», nella striscia evidenziata in giallo cliccare sulla voce «Spostamento crediti».

4. Nella schermata successiva «Gestione spostamento crediti», preceduta da una breve spiegazione, è presente la voce scritta in rosso che deve essere a sua volta selezionata: «Dal 2017 al triennio 2014-16» (dal 2019 saranno presenti anche gli anni 2018 e 2019).

5. Si aprirà quindi la schermata «Dettagli professionista: Partecipazioni ECM» dove compaiono automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell’anno 2017.

6. Per i professionisti sanitari che sono nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2017 per colmare il fabbisogno 2014-2016, al termine della striscia di ogni evento è presente la colonna «Sposta» che riporta il simbolo del notes sulla quale l’interessato deve cliccare per spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2014-2016.

La scelta dei crediti da utilizzare per il recupero e l’effettivo spostamento devono essere effettuati obbligatoriamente dal Professionista interessato nella modalità online e non tramite email. Pertanto il Co.Ge.A.P.S. non esegue questa procedura su richiesta e la stessa deve essere applicata esclusivamente ed autonomamente dal singolo sanitario con il sistema online.

 Nel corso del procedimento appare una scritta che chiede, per 2 volte, conferma dell’esportazione dei crediti: una volta risposto «Si» il trasferimento è completato, ma è utile ricontrollare il triennio 2014-2016 per verificare l’effettivo spostamento.

L’operazione di spostamento crediti è irreversibile, i crediti una volta attribuiti non sarà più possibile riportarli al triennio di origine. Ogni anno il Cogeaps fornirà agli Ordini e alle Federazioni un resoconto contenente l’obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell’ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini.

Cos’è il dossier formativo?

Il Dossier Formativo è uno strumento che consente al singolo professionista di creare un’agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo che aiuti la crescita professionale in una logica di lavoro di squadra, coniugando bisogni professionali dell’individuo, esigenze del gruppo e necessità dell’organizzazione.

Una “formazione di qualità e su misura” che consente di scegliere obiettivi specifici suddivisi per tre tipologie: obiettivi tecnico professionali, di processo e di sistema, andando incontro alle esigenze del singolo, del gruppo e del sistema salute.

Nella creazione del Dossier Formativo Individuale il singolo professionista dovrà ponderare la programmazione degli obiettivi da realizzare nell’arco del triennio, monitorandone la progressione per stadi di avanzamento anno per anno.

Il professionista ha la possibilità di impostare il proprio Dossier identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, dimensionando percentualmente gli obiettivi nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi nei quali far ricomprendere lo sviluppo formativo triennale.

Il Dossier Formativo prevede un bonus per il professionista, che viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. Costruzione del Dossier;

2. Congruità del Dossier con la professione esercitata;

3. Coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato. Tale bonus è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno (2017) o nel secondo anno (2018) del corrente triennio. I successivi 20 crediti verranno erogati nel triennio 2020-2022 una volta soddisfatti i criteri di coerenza e congruità. E’ disponibile un manuale per la costituzione del Dossier Formativo al sito www.agenas.it/dossierformativoecm

Ci sono novità sul conflitto d’interessi?

Il conflitto d’interessi è ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute connessa al Programma ECM. Nelle nuove indicazioni, Agenas ha posto molta attenzione alla definizione di conflitto d’interessi e l’eventuale influenza dello sponsor nella formazione scientifica attraverso regole molto restrittive che si possono così riassumere:

  • Il Responsabile Scientifico di un evento ECM non può avere avuto rapporti diretti negli ultimi 2 anni con soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti di interesse sanitario.
  • Il relatore se ha avuto rapporti diretti negli ultimi 2 anni con i soggetti di cui sopra deve dichiarare tali rapporti all’inizio della sua relazione.
  • Non sono permesse pubblicità all’interno degli spazi congressuali nemmeno su badge o cordoncini porta-badge
  • Gli spazi congressuali non possono essere all’interno di strutture di soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti di interesse sanitario.
  • E’ permessa la fornitura di blocco e penna dello sponsor purchè non venga inserita nel kit congressuale ma sia a disposizione del partecipante in apposito spazio dedicato. Questo materiale dello sponsor non deve contenere esplicito riferimento a prodotti farmaceutici.
  • È consentito che la pubblicità di specifici prodotti d’interesse sanitario (farmaci, strumenti e dispositivi medico-chirurgici, ecc.) possa essere fatta in locali adiacenti a quelli dedicati all’ECM.
  • E’ permessa la presenza di n. 2 informatori (per sponsor) all’interno della sala ma non devono essere riconoscibili attraverso i marchi delle loro aziende
  • Il provider non può organizzare e gestire direttamente con lo sponsor eventi con finalità promozionale
  • E’ permesso il reclutamento diretto per tutte le tipologie formative (RES, FAD e FSC) rispettando la misura massima di 1/3 dei crediti annuali

Cosa si intende per Reclutamento diretto?

Lo Sponsor commerciale può promuovere un evento ECM reclutando professionisti della sanità, fornendo un supporto economico per la partecipazione all’evento (iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.). Al fine di evitare situazioni di condizionamento del professionista o una selezione dell’utenza di un evento formativo, Agenas ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista della sanità.

Qualora un professionista abbia conseguito ad es. 80 crediti ECM con reclutamento, 30 andranno inevitabilmente perduti nel momento del consuntivo al COGEAPS In caso di Reclutamento diretto, una azienda che invita professionisti sanitari a frequentare l’evento formativo, con spese a proprio carico, deve fornire al Provider l’elenco con i nomi dei partecipanti invitati. Il singolo partecipante dovrà dichiarare lo stato di «reclutato» o «non reclutato» all’inizio dell’evento formativo, infatti nel caso in cui, la quota d’iscrizione del partecipante sia versata dall’impresa reclutante (che può anche non essere uno sponsor dell’evento), il provider dovrà dare evidenza del reclutamento riportandolo nel file di rendicontazione dell’evento.

Il reclutamento è ammesso per tutte le tipologie formative (RES, FAD, FSC) con gli stessi limiti. Non sono considerate reclutamento le azioni che comportano una semplice diffusione dell’evento attraverso distribuzione di materiale informativo ai professionisti.

Redazione Nurse Times

Fonte: Cogeaps

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *