Il diritto prescinde dal fatto che l’intervallo avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell’inizio del turno.
Ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell’eventuale consumazione del pasto il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, anche se manca la richiesta della fruizione del servizio mensa. Lo ha stabilito la Cassazione civile, Sezione lavoro, con ordinanza 31/10/2022, n. 32113.
La Corte d’appello di Caltanisetta, a conferma della sentenza del Tribunale di Gela, negava agli infermieri dell’Azienda sanitaria provinciale il diritto a beneficiare, per il periodo 2001/2010, dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo (nelle fasce orarie 07-14, 14-21 e 21-07) eccedente le sei ore, sul presupposto che costoro non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa al di fuori dell’orario di lavoro – con interruzione del turno per la pausa pranzo e il prolungamento dello stesso per una durata pari all’operata interruzione – e della non monetizzabilità del pasto.
Secondo la Corte di Cassazione, è diritto del lavoratore usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell’inizio del turno.
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021).
Per quanto riguarda la questione dei buoni pasto, la questione viene rimandata alla Corte di Appello di Palermo.
Redazione Nurse Times
Fonte: Dirittosanitario.net
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