Approfondiamo l’argomento attraverso le indicazioni fornite dal portale I-Dome.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica rivolta ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Si tratta di un contributo che va necessariamente distinto dall’invalidità totale, poiché spesso può capitare che a una persona gravemente invalida sia comunicato un verbale negativo riguardo alla richiesta di indennità. Tuttavia è possibile fare ricorso.
Come funziona – L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. In caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni il pagamento viene sospeso.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale, ma anche con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità.
Requisiti – Per usufruire dell’indennità di accompagnamento è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza fissa e abituale in Italia;
- cittadinanza italiana;
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
- riconoscimento dell’impossibilità di deambulare da soli, e dunque senza l’aiuto costante di un accompagnatore, o riconoscimento dell’impossibilità a eseguire in modo autonomo gli atti quotidiani della vita senza assistenza costante.
Come fare ricorso – Contro il provvedimento di diniego successivo alla visita medica dell’Inps si può proporre impugnazione entro un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data del ricevimento del verbale della commissione medica Inps che si oppone al contributo mensile. Fa testo il giorno della consegna, da parte del postino, della raccomandata avente a oggetto il diniego, o comunque il giorno di consegna del verbale.
Prima di fare il ricorso in tribunale è richiesta un’istanza di opposizione all’istituto di previdenza. Soltanto in ipotesi di mancata risposta o di un nuovo no all’assegno di accompagnamento l’interessato potrà rivolgersi al giudice, sezione lavoro e previdenza, del proprio luogo di residenza e intraprendere una vera e propria causa.
Redazione Nurse Times
Fonte: I-Dome
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