Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del segretario aziendale Stefano De Pandis e del segretario provinciale Alfredo Sepe.
In premessa, si rappresenta che le degenze succitate, sono caratterizzate da una attività di degenza ad alta e media complessità assistenziale, organizzate secondo il modello della intensità di cura e complessità assistenziale, un modello di riorganizzazione dell’assistenza che ad oggi diminuisce la qualità dei servizi offerto ai cittadini “Et periculum auget patientium operariorum”.
La riorganizzazione e le chiusure estive effettuate nella piastra assistenziale, in particolare nel U.O. Geriatria, presenta innumerevoli criticità, alcune categorie di pazienti lamentano la perdita del rapporto diretto e fiduciario con il personale con il nuovo sistema di accettazione e gestione del percorso di cura, altissimo il rischio di frammentazione del percorso del paziente nel passaggio tra un livello di intensità e l’altro, insufficiente la definizione dei confini tra mansioni sanitarie, assistenziali e amministrative, cronica la carenza di organico, soprattutto in merito alla figura degli operatori socio sanitari.
Nello specifico, si rileva che la nuova riorganizzazione non prevede la presenza dell’operatore sociosanitario nel turno notturno, scelta alquanto discutibile e pericolosa per operatori e pazienti, visto che la U.O. Medicina B comprende due settori a diversi livelli di intensità clinico assistenziale (medio/alta, media/bassa intensità) per un totale di 28 posti letto, con pazienti affetti da patologie oncologiche, gastroenterologiche oltre che mediche in fase acuta.
La carenza di operatori sociosanitari nel turno notturno espone i professionisti ad un palese demansionamento… omissis… “il dipendente non può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto e inquadrato, il divieto è volto ad evitare la lesione della professionalità acquisita dal lavoratore”.
Tale carenza espone gli infermieri al rischio di incorrere in reati di natura penale …omissis… gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori “ex lege” di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto , ex articoli 2 e 32 della Carta fondamentale, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; e “Totam praesidio ultima necessitas operis subcinctus”.
In caso di “urgenza congiunta” e/o nell’ esecuzione di manovre clinico/assistenziali che prevedano l’utilizzo di 2 operatori (quasi tutte) si potrebbe configurare l’abbandono, seppur temporaneo di persone minori o incapaci, reato punito dal codice penale art. 591,: ad litteram, quem legit, “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Inoltre, se l’operatore sanitario si trova ad operare da solo, (ipotesi plausibile vista la complessità dei pazienti ed il numero di posti letto) si potrebbe configurare anche il reato contemplato dall’art. 328 c.p. che dispone : “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni” , nello specifico la realizzazione di tale reato si configura ogni qualvolta un operatore rifiuti una prestazione dovuta, indipendentemente dalle conseguenze lesive per la salute del malato che derivino da tale comportamento… omissis… L’indebita omissione si configura in relazione ad atti non solo direttamente mirati a finalità di cura, ma anche di igiene e di accudimento del paziente, o, semplicemente, di verifica circa le necessità del degente che richiede l’intervento.
La carenza di organico di supporto nelle ore notturne contribuisce anche all’aumento esponenziale del verificarsi del rischio di provocare lesioni in forma colposa art. 590 c.p. in quanto, l’elemento soggettivo ricorrente nella quasi totalità dei casi di responsabilità professionale a carico del personale infermieristico è rappresentato proprio dalla colpa.
Da quanto sopra rilevato, risulta “sic et simpliciter” evidenziare un aumento esponenziale dei carichi di lavoro, difficoltà nelle fruizione di istituti contrattuali contemplati dai CC.NN.LL. (ferie, riposi, permessi a vario titolo), operatori che vengono chiamati in servizio nonostante non sia attiva la cd. reperibilità (art. 7 CCNL integrativo 20.9.2001).
Ex praedictis patet, la presente ha valore di formale diffida e di richiesta immediata di reintegro dell’organico infermieristico e di supporto, in caso contrario saremmo nostro malgrado costretti ad attivare gli organi di stampa e le autorità di polizia giudiziaria.
Stefano De Pandis – Segretario aziendale
Alfredo Sepe – Segretario provinciale
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