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Il delicato equilibrio costituzionale tra il concorso pubblico e le procedure di stabilizzazione

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Gli Stati Generali della Professione infermieristica, la dimensione “Infermieri” e il Sistema OCSE. Quale futuro? 1
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In questi anni la problematica del precariato pubblico è stata oggetto di numeri arresti giurisprudenziali da parte della Corte di giustizia, della Cassazione, della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato che ne hanno delineato il profilo e il giusto inquadramento nel sistema di tutela eurounitario

A condire con elementi di riflessione giuridica il delicato tema del precariato, ci ha pensato la Commissione europea che dopo le mie denunce e audizioni in Commissioni per le petizioni del Parlamento europeo nel 2017, ha indotto lo Stato italiano dopo l’avvio della procedura di infrazione, ad approvare la riforma “Madia” da tutti conosciuta come il provvedimento di sanatoria del più grande abuso di Stato perpetrato dall’Italia dal 2007, quello del precariato pubblico.

Nella Regione Puglia in queste settimane, vi è da gestire il delicato equilibrio costituzionale tra il concorso pubblico e le procedure di stabilizzazione, con intuibili riflessi anche di natura politica.

Preliminarmente va osservato che secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la modalità ordinaria di reclutamento del personale nella PA è la procedura concorsuale (art. 97 comma 4 prima parte).

A molti è sfuggita per anni la seconda parte dell’art. 97comma 4) che attribuisce rilevo costituzionale alle stabilizzazioni, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Solo la legge può derogare alla forma ordinaria di accesso al lavoro pubblico. 

A ribadirlo è il più alto consesso della giustizia amministrava con la sentenza n.1052 del 14/02/2022 del Consiglio di Stato.

La straordinaria sentenza del Consiglio di Stato, riprendendo tutta la giurisprudenza amministrativa degli ultimi anni, stabilisce i seguenti principi di diritto:

  1. le procedure di stabilizzazioni essendo previste per legge sono “protette” dalla Costituzione;
  2. l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 è una modalità preminente di superamento del precariato e riduzione del ricorso ai contratti a termine nonchévalorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
  3. l’indizione di un concorso pubblico va sempre motivatadando conto delle ragioni per le quali la PA non intende accedere alla modalità di reclutamento che la legge preveda come alternativa (stabilizzazione) e considerarele ragioni dei soggetti interessati a quest’ultima e del sacrificio loro imposto;
  4. i soggetti aventi i requisiti per la stabilizzazione sono titolari di un diritto soggettivo all’assunzione quando ricorrono alcune particolari condizioni.

Alla luce del quadro delineato dal Consiglio di Stato con numerosi interventi giurisprudenziali, possiamo pacificamentestabilire che i vincitori di concorso sono titolari di un diritto soggettivo all’assunzione così come i soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. 

Resta di delicata delibazione la questione relativa agli idonei.

Se alla luce delle statuizioni del Consiglio di Stato la pubblica amministrazione, prima di indire un nuovo concorso pubblico,deve verificare se vi sono modalità alternative previste dalla legge per l’assunzione di personale (anche nel rispetto dei principi di contenimento della finanza pubblica) e motivare il provvedimento (esponendosi ad impugnativa al TAR), tale principio va applicatomutatis mutandis anche nel caso della assunzione degli idonei al concorso pubblico in presenza di personale avente i requisiti di legge per la stabilizzazione.

La situazione pugliese è oggi esplosiva e rischia di sfuggire di mano se non si procede ad una immediata approvazione del piano del fabbisogno triennale del personale aggiornato al 2022 e ai requisiti richiesti dalla missione 6 del PNRR.

La vertenza “precari” rischia di alimentare nuovamente un mega contenzioso e di esporre non la Regione Puglia, ma lo Stato italiano al deferimento alla Corte di giustizia per inadempimento.

La procedura di infrazione è attualmente nella fase di costituzione in mora, fase preliminare per il deferimento alla Corte di Lussemburgo.

È compito della Politica e dei tecnici gestire il delicato contemperamento degli interessi tra vincitori, precari e soprattutto idonei.

Una cosa è certa, non potrà certamente essere bandito un nuovo concorso pubblico prima di aver assunto tutti i precari e gli idonei inseriti nella graduatoria del concorso per infermieri.

Dott. Pierpaolo Volpe – Esperto in materia di pubblico impiego e contratti a termine

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