Il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale, richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e cha abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa ala possibilità per l’Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza 28413 del 14/12/2020.
I fatti
La Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento dell’indennità di coordinamento proposta da un infermiere nei riguardi dell’Azienda Ospedaliera, perché, pur essendo egli posizionato in fascia D e pur risultando provato che avesse svolto fin dal 1999 svolto attività di coordinamento dei tecnici della radiologia medica, il diritto rivendicato non poteva essere riconosciuto perché le mansioni non erano state svolte su incarico di soggetto titolare del potere conformativo delle sue prestazioni; il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Cassazione
Il lavoratore riteneva che la Corte territoriale avrebbe non considerato che ‘incarico di coordinamento era stato riconosciuto dal Primario e dunque da colui che aveva il potere di conformazione dell’attività svolta dal dipendente.
Per la Cassazione, in tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall’art. 10, comma 3, del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente.
E’ stato altresì di recente confermato (Cass. 28 maggio 2019, n. 14508) che affinché «Sussista il presupposto del conferimento ‘formale’ dell’incarico di coordinamento, si richiede che:
a) vi sia traccia documentale di tale incarico;
b) l’incarico sia stato assegnato da coloro che hanno II potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente;
c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n. 16589)» e che «Il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa espresso riferimento nell’art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell’indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. n. 1009/2010 cit.) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014, n. 11199)»;Per cui, il conferimento dell’incarico ed il suo riconoscimento formale da parte del Primario e direttore del reparto, che senza dubbio è munito dei poteri conformativi del personale ad esso sottoposto, non sarebbe idoneo all’attribuzione del diritto, per il quale sarebbe stato necessario un atto dell’organo preposto ad esprimere la volontà dell’ente ed a stabilire il relativo impegno finanziario.
Il ricorso va dunque rigettato.
Riconoscimento mansioni superiori
Per il riconoscimento della retribuzione per mansioni superiori, non è sufficiente lo svolgimento della stesse, ma occorre che ci sia stato un provvedimento di inquadramento, ovvero un atto formale di incarico.
Con riferimento al personale del comparto della sanità, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 761 del 1979, si afferma che il riconoscimento della retribuzione delle mansioni superiori svolte è subordinata ad una triplice condizione:
a) l’esistenza in organico di un posto vacante cui ricondurre la mansioni di più elevato livello
b) la previa adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell’organo a ciò competente
c) l’espletamento di dette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell’anno solare. Al riguardo è stato precisato che per “atto formale” di incarico si deve intendere un atto proveniente non semplicemente da un superiore gerarchico (come nel caso degli ordini di servizio), ma dall’organo competente ad adottare i provvedimenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, essendo necessario che l’organo che ha conferito le mansioni sia quello competente (giurisprudenza costante; per tutte, Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 17 marzo 2017 n. 545).
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