Pubblichiamo il comunicato stampa con cui il sindacato medico ha preso posizione in materia.
Dopo FNOMCeO, a suo tempo bacchettata pubblicamente da Fnopi e Fials, anche il CIMO (Coordinamento italiano medici ospedalieri) si schiera contro la delibera della Regione Veneto sulla valorizzazione delle professioni sanitarie. Lo fa attraverso il comunicato stampa che annuncia il ricorso al Tribunale amministrativo e che riportiamo di seguito.
CIMO, sindacato dei medici chirurghi, dei medici veterinari e degli odontoiatri ospedalieri, a livello di segreteria regionale per il Veneto, ha impugnato al TAR di riferimento, in data 7 gennaio 2020, la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1580 del 29 ottobre 2019, pubblicata nel BUR in data 8 novembre 2019, sulla formazione regionale delle professioni sanitarie che consentono le competenze avanzate.
CIMO Veneto contesta che la deliberazione impugnata, in pretesa applicazione del Contratto collettivo nazionale del comparto sanità e in contrasto con la normativa di legge nazionale, consenta che siano attribuite “competenze avanzate” al personale dipendente del SSN appartenente alle professioni sanitarie di cui alla Legge 1 febbraio 2006, n. 43, mediante la frequenza a corsi organizzati dalla Regione.
La normativa di legge nazionale prevede le “competenze avanzate” solo per i laureati con diploma che abbiano conseguito, con frequenza di appositi master perlomeno annuali, la qualifica di specialista ex art. 6, c. 1, lett. c) della medesima legge, la quale ne individua anche i contenuti mediante rimando ai decreti istitutivi dei predetti master. La deliberazione, inoltre, pare essere volutamente ambigua in ordine ai compiti da affidare a tali professionisti. Tali compiti potrebbero così sovrapporsi a quelli già previsti per la professione medica.
CIMO Veneto ritiene, nell’interesse della categoria e nell’interesse comune della cura dei pazienti, che tali funzioni siano attribuite a chi abbia avuto una adeguata formazione e che vi sia chiarezza sul loro contenuto, nel rispetto del riparto delle rispettive competenze. I predetti corsi, inoltre, prevedono un’attività formativa di 300 ore non paragonabile a quella impartita nei corsi universitari, che si sviluppano su 1.500 ore. Tali corsi, inoltre, sono al di fuori della formazione universitaria, e quindi invadendo la competenza statale nell’ambito della regolamentazione delle professioni, creando un percorso regionale che non avrebbe riconoscimento, in difetto di specifica normativa, nel resto del territorio nazionale.
Redazione Nurse Times
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