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Esenzione dal ticket sanitario: Consiglio di Stato equipara inoccupati a disoccupati

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Rispondendo a un quesito posto dal ministero della Salute, il CdS ha emesso un parere con cui ritene superata la distinzione.

Con l’abrogazione del D.lgs. 181/2000 è “ormai superata la distinzione tra disoccupato ed inoccupato ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato (vedi parere allegato) in risposta al ministero della Salute, che con nota del 17 luglio 2017 aveva chiesto un parere sulla tradizionale distinzione tra disoccupati e inoccupati, sostenendo che la disciplina in materia di esenzione dalla spesa sanitaria, laddove fa genericamente riferimento alla condizione di disoccupato (art. 8, comma 16 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e Dm 11 dicembre 2009), dovrebbe ritenersi estesa anche a chi non abbia mai avuto un precedente rapporto di impiego.

Nello specifico il Consiglio di Stato spiega come l’abrogazione del D.lgs. n. 181/2000 abbia fatto “venir meno le norme sulle quali si fondava l’individuazione della nozione di ‘disoccupato’, necessaria per definire la platea dei beneficiari dell’esenzione dal pagamento del ticket di cui all’art. 8, comma 16 della Legge n. 537/1993”. Ciò ha comportato “la necessità di definire tale nozione alla luce delle norme sopravvenute”. Pertanto è “del tutto evidente che l’estensione dei soggetti che possono beneficiare dall’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ha incidenza sulla spesa pubblica e richiede la necessaria copertura finanziaria”.

Al momento il limite per godere dell’esenzione dalle spese sanitarie per i disoccupati e i loro famigliari a carico, appartenenti a un nucleo familiare, è quello del reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Se sarà recepito il parere del Consiglio di Stato tale limite, potrebbe essere esteso anche agli inoccupati, ma servirebbe una modifica legislativa. A meno che non intervengano pronunciamenti giurisprudenziali che accolgano eventuali ricorsi sull’onda di questo parere.

Un altro aspetto da considerare è quello degli oneri che un tale ampliamento della platea degli esenti potrebbe comportare: “La Sezione – si legge nel parere – è consapevole che tale interpretazione del quadro normativo (condivisa dalla giurisprudenza, dai ministeri della Salute, del Lavoro e delle politiche sociali e dalla Presidenza del Consiglio dei Mministri, Dipartimento Affari giuridici e legislativi) può comportare problematiche di copertura finanziaria. Nondimeno, come ha condivisibilmente rilevato la Presidenza del Consiglio dei ministri, la corretta interpretazione delle norme non può essere elusa da tali esigenze”.

ALLEGATO: Parere Consiglio di Stato

Redazione Nurse Times

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