Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’ente di previdenza Enpapi su tematiche di interesse infermieristico: estratto conto 2017; gestione separata Enpapi – precisazioni sull’iscrizione del collaboratore all’ente; determinazione del versamento a saldo
Estratto conto 2017
Al fine di garantire la migliore conoscenza della propria posizione previdenziale e nel rispetto delle disposizioni regolamentari, gli Uffici dell’Ente sono impegnati nell’elaborazione dell’estratto conto 2017 che sarà trasmesso a tutti i contribuenti ENPAPI, con le indicazioni delle quote contributive dovute per le annualità dal 1996 al 2015, la situazione dei versamenti effettuati dal contribuente, le dichiarazioni reddituali rese e la progressione del montante contributivo.
L’atto, che validamente interrompe i termini prescrizionali, sarà depositato nel Cassetto Previdenziale di ciascun iscritto.
Qualora fossero riscontrate inadempienze dichiarative e contributive, che, ricordiamo, possono in ogni momento essere visualizzate nella propria Area Riservata, l’iscritto avrà la possibilità di:
• presentare i dati reddituali prodotti nell’esercizio dell’attività infermieristica per il periodo di iscrizione all’Ente, la cui dichiarazione è stata omessa (tutti gli iscritti all’Ente devono infatti dichiarare ogni anno i dati relativi al reddito professionale ed al volume d’affari – totale fatturato/corrispettivo lordo – art. 11 del Regolamento di Previdenza);
• presentare eventuale domanda di esonero dalla contribuzione in caso di cessazione dell’attività in forma autonoma;
• effettuare il versamento della contribuzione complessivamente dovuta ed ancora non versata, nelle percentuali previste dal regolamento di previdenza, utilizzando le causali indicate nel provvedimento di diffida.
Qualora vengano riscontrati importi a credito, sarà possibile richiedere eventuali compensazioni volte a regolarizzare la posizione contributiva, ovvero richiederne il rimborso mediante l’invio di apposita domanda agli Uffici dell’Ente.
Si ricorda che per inadempimenti con importi superiori ad € 2.000,00 è concessa la facoltà di richiedere la rateizzazione del debito contributivo per un massimo di 48 rate e che, in caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato nella diffida di pagamento, la pratica potrà essere conferita ad un soggetto terzo incaricato dal Consiglio di Amministrazione per il recupero stragiudiziale del credito, con conseguente aggravio di spese a carico dell’iscritto (spese e commissioni di recupero oltre ad
eventuali spese legali e giudiziali, come da tariffa forense).
GESTIONE SEPARATA ENPAPI – PRECISAZIONI SULL’ISCRIZIONE DEL COLLABORATORE ALL’ENTE
1. I titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (e contratti assimilati) e coloro che esercitano l’attività mediante prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti ad inviare all’Ente la domanda di iscrizione quando l’attività lavorativa è stata già effettuata od è in procinto di essere svolta.
L’iscrizione non può essere ratificata in anticipo rispetto all’effettiva esecuzione della collaborazione; si potrebbe, ad esempio, verificare l’eventualità che l’incarico assegnato
non possa essere svolto, venendo così meno un elemento essenziale per l’iscrizione all’Ente.
2. In applicazione del principio di cassa, la competenza contributiva presso la Gestione Separata si determina nell’anno solare in cui vengono erogati i compensi, indipendentemente da quando sia stata svolta l’attività lavorativa (ad es. prestazione svolta nel 2016, compenso percepito nel 2017).
Qualora l’attività venga svolta nell’anno solare precedente rispetto a quello di erogazione del compenso, il collaboratore ed il prestatore occasionale nella domanda di iscrizione dovranno valorizzare il campo “inizio dell’attività” indicando la data in cui è stato percepito il compenso.
In entrambe le circostanze, il numero di matricola assegnato all’iscritto non è necessario al committente né ai fini dell’utilizzo del software DARC, né ai fini del pagamento del compenso spettante al collaboratore/prestatore d’opera occasionale.
DETERMINAZIONE DEL VERSAMENTO A SALDO
Entro la fine del mese di ottobre l’Ente completerà le operazioni di caricamento delle dichiarazioni reddituali presentate in via telematica sulle singole posizioni, attività propedeutica alla determinazione della contribuzione dovuta a saldo per l’anno 2016. Si ricorda che per tale annualità la contribuzione dovuta risulta pari a:
- contributo soggettivo: 15% del Reddito professionale netto;
- contributo integrativo: 4% dei corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività infermieristica libero-professionale, anche se questi sono esenti da IVA. Restano escluse, su indicazione dei Ministeri vigilanti, le Pubbliche Amministrazioni, nei cui confronti la misura del contributo integrativo riscossa dall’iscritto resta fissata al 2%;
- contributo di maternità: € 80,00 (misura fissa).
Nel corso del mese di novembre sarà pertanto possibile visualizzare, accedendo alla propria Area Riservata, la posizione contributiva aggiornata.
Al termine di tali operazioni sarà elaborato il modello F24 di pagamento relativo al conguaglio 2016. L’importo verrà determinato scalando, dalla contribuzione dovuta in percentuale, sui redditi professionali prodotti, quanto già versato a titolo di acconto 2016 ed anticipo saldo.
Si ricorda, con l’occasione, che nel Cassetto Previdenziale ENPAPI vengono notificate, tramite un deposito telematico certificato, tutte le comunicazioni tra Ente ed iscritto, non escluse quelle relative alle richieste economiche. Si ribadisce, quindi, la necessità di consultarlo regolarmente onde evitare di incorrere involontariamente in irregolarità, cui possano conseguire sanzioni economiche e richieste di pagamento di interessi.
Redazione NurseTimes
Fonte: enpapi.it
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