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Emilia Romagna e quella strana clausola concorsuale di “incondizionata idoneità fisica”

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Emilia Romagna. Diversi bandi concorsuali riportano al loro interno una postilla denominata clausola di idoneità fisica. La presa in servizio sarebbe pertanto subordinata al giudizio di idoneità del medico competente.

La dicitura presente tra i requisiti generali nei bandi recita quanto segue: “incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione”.

La clausola è stata inserita in numerosi concorsi quali quelli organizzati dalle AUSL di Modena, Piacenza e Bologna.

Altri bandi di concorso espletati in altre regioni riportano solo il fatto che la presa in servizio sia subordinata a giudizio di idoneità del medico competente.

I concorsi precedentemente citati, per i quali migliaia di Infermieri continuano ad attendere per una chiamata, riportano l’avviso che, l’ottenimento del tanto atteso posto fisso sia condizionato dal giudizio di idoneità del medico competente.

Ma tutto ciò è consentito dalla legge?

L’art. 41 D.Lgs n.81/08, riguardante la Sorveglianza Sanitaria, al comma 6 enuncia i giudizi che il medico competente può rilasciare in seguito alla visita effettuata sul candidato.

“Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.”

Non vi è quindi traccia di un giudizio denominato “incondizionata idoneità”.
L’articolo citato nei bandi farebbe capo alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro per i dipendenti già assunti, pertanto non può trovare alcuna applicazione in sede concorsuale…pertanto l’unico titolo abilitante la professione infermieristica resta la Laurea e non può essere tollerata una discriminante simile!

L’articolo 2 comma 3 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 riguardante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” recita quanto segue:

3) “idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.”

Il comma 7 invece parla di “scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.”

Non vi sarebbe alcuna traccia della clausola di incondizionata idoneità fisica.

Un giudizio di idoneità parziale per molte aziende ospedaliere organizzatrici di prove concorsuali determinerebbe l’esclusione automatica dalle stesse come accaduto nel caso di Bologna.

Ma da dove ha origine questa clausola di incondizionata idoneità fisica?
Potrebbe esserci traccia nel D.P.R n. 686/1957 (testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato) articolo 11 (presentazione dei documenti) che recita:
c) il certificato medico attestante l’idoneita’ fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso;

Perché nessuno in Emilia Romagna si è mai opposto a tutto ciò?

Una sola infermiera avrebbe fatto ricorso per un avviso a tempo determinato presso l’AOU di Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi per la suddetta clausola, dopo non essere stata assunta, vincendolo.

La sentenza del tribunale ordinario del 13 agosto 2013 a stabilito che:

“Accertato il comportamento discriminatorio dell’AOU Sant’Orsola Maplighi nei confronti … omissis condanna l’azienda ad un risarcimento commisurato alle retribuzioni perdute a seguito della mancata assunzione ….”

Nonostante la sentenza abbia stabilito che tale clausola sia illegittima e discriminatoria, e nonostante la legge n.98 del 9 agosto 2013 abbia stabilito che tale clausola sia fuorilegge, molte aziende continuano ad applicarla.

Cosa deve fare un infermiere se si trova di fronte ad un amministrativo che interpreta alla lettera il bando?

Sul tema il segretario provinciale della FIALS di Bologna Alfredo Sepe, contattato dalla nostra Redazione, ribadisce la potenziale illegittimità della  clausola succitata e si dichiara disponibile ad accogliere gli infermieri mettendo a disposizione il proprio studio legale per eventuali ricorsi contro i bandi di concorso ‘’incriminati’’, che di fatto rappresentano azioni ‘’illegittime e  discriminatorie’’ viste le recenti sentenze del Tribunale che si esprimono a favore dei ricorrenti.

Gli interessati potranno contattare la segreteria Fials di Bologna attraverso la seguente mail  [email protected]

In allegato il Bando di Modena (VEDI), il Bando di Piacenza (VEDI), il Bando di Bologna (VEDI)

Simone Gussoni

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