Si va verso il via libera alla possibilità per medici e dirigenti medici e sanitari di restare in servizio fino a 72 anni con un ruolo di formazione e tutoraggio del personale più giovane. Avrebbe ricevuto parere favorevole con riformulazione, infatti, un emendamento in tal senso al Decreto Milleproroghe, a firma dell’onorevole Luciano Ciocchetti (Fratelli d’Italia).
Sarebbe stato per ora accantonato, invece, l’emendamento per prorogare lo scudo penale per i camici bianchi, legato alle condizioni emergenziali nelle quali svolgono il loro lavoro. Fatta salva la possibilità per i pazienti di ricorrere al processo civile per ottenere un risarcimento, tale misura, valido fino al 31 dicembre 2024, mira a proteggere i professionisti della salute da cause penali derivanti da colpa lieve e gravi errori, soprattutto quando si lavora in condizioni difficili a causa della carenza di personale.
Di seguito gli emendamenti al Decreto Milleproroghe in tema di sanità sui quali la maggioranza avrebbe puntato.
Emendamento 4.22 on. (Ciocchetti) – Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Ssn, fino al 31 dicembre 2025 potranno trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale fino al compimento del 72esimo anno di età, e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell’incarico in essere e l’attribuzione di altro incarico di natura professionale, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze.
Emendamento 4.50 (on. Roscani) – Nell’ambito dell’aggiornamento dei Lea, per contrastare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione viene finanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024 l’apposito Fondo.
Emendamento 4.60 (on. Vietri) – L’Agenzia italiana del farmaco può rinnovare fino al 31 dicembre 2024 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
Emendamento 4.64 (on. Lucaselli) – Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in deroga in base a una qualifica professionale conseguita all’estero.
Emendamento 4.81 (on. Ciancitto) – Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per omicidio colposo e lesioni personale colpose, commesse nell’esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.
Emendamento 4.100 (on. Rosso) – Il commissario straordinario per il contenimento e contrasto della peste suina africana opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, di concerto con i ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e per gli Affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di 36 mesi a qualsiasi titolo svolto.
Emendamento 4.101 (on. Vietri) – Fino al 31 dicembre 2024 il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi.
Emendamento 4.106 (on. Mattia) – Le autorità competenti, il Centro servizi nazionale istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise e gli altri responsabili del funzionamento del sistema, ognuno per le proprie competenze, avranno tempo fino a fine 2024 per la piena operatività delle disposizioni contenute nel manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Redazione Nurse Times
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