La finalità della norma è di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita
Nell’art. 42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia, ha previsto che:
“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.
Chi può usufruirne
Ne usufruisono tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e pertanto bisognerà avere:
- Un contratto a tempo indeterminato;
- Essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni e avanzare l’istanza prima del compimento del terzo anno di vita del figlio, è da precisare che la norma è pienamente applicabile anche ai genitori affidatari ed adottivi;
- Essere in possesso dei requisiti professionali del posto libero da ricoprire.
L’istanza dovrà essere inoltrata prima all’amministrazione di destinazione, dove per essere accolta bisognerà che ci sia un posto vacante nel proprio profilo. Dopodichè, in caso di accettazione dell’istanza, bisognerà richiedere il nulla osta all’amministrazione di appartenenza.
Durata
Il beneficio dell’avvicinamento ha durata massima di tre anni, indipendentemente dall’età del bimbo, purchè rietri prima del compimento del terzo anno di età.
Discrezionalità
La dicitura “il genitore…….può essere assegnato” configura un processo alquanto complicato. La norma purtroppo lascia spazio alla discrezionalità della concessione all’amministrazione di appartenenza.
Ciò nonostante, il diniego deve essere giustificato da valide motivazioni.
Purtroppo, nonostante gli sforzi del legislatore, sono ancora molte le amministrazioni che non concedono il ricongiungimento familiare, ricorrendo il più delle volte a motivazioni insignificanti e vuote di contenuto. In questi casi, l’unica alternativa sarà di impugnare il diniego nelle sedi competenti.
Giuseppe Papagni
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