Il DdL Lorenzin, composto inizialmente di 18 articoli, approvato alla Camera dei Deputati ne conterrà solamente 17. È stato soppresso infatti l’articolo 16, con il quale veniva permesso ad altri professionisti della salute di esercitare – ad eccezione di medici e veterinari – all’interno delle farmacie.
Ecco quali saranno le novità introdotte con il DdL Lorenzin:
- articolo 1: delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Il Governo ha 12 mesi di tempo per approvare una serie di decreti legislativi, nel rispetto delle norme dell’Unione Europea e degli standard internazionali per l’etica nella ricerca medica sugli esseri umani;
- articolo 2: stabilisce con chiarezza quali sono i comitati etici territoriali, che non potranno essere più di 40, ai quali si affiancano quelli a valenza nazionale (per un massimo di 3), di cui uno dovrà essere adibito alla sperimentazione pediatrica;
- articolo 3: introdotto un piano per la diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere. Questo compito spetta al Ministero della Salute entro il termine di 12 mesi dall’approvazione della legge;
- articolo 4: uno dei punti centrali della legge, perché è qui che si opera la riforma delle professioni sanitarie. Viene introdotta la possibilità di istituire nuovi Ordini professionali – definiti come “enti pubblici non economici” – per gli albi con numero di iscritti superiore a 50mila. Ordini che verranno costituiti a livello territoriale;
- articolo 5: introduce l’area delle professioni socio sanitarie, con il riconoscimento come personale sanitario – e non più tecnico – per OSS, assistenti sociali, sociologi ed educatori;
- articolo 6: stabilisce con chiarezza quali sono le procedure per la nascita di nuove professioni sanitarie. Nel dettaglio ci può essere riconoscimento in seguito al recepimento di una direttiva comunitaria, oppure su proposta delle associazioni professionali che le rappresentano. Sarà il Ministero della Salute, una volta valutata la loro istanza, a decidere se accogliere la richiesta di riconoscimento. Una volta istituita una nuova professione bisognerà stabilire il titolo professionale, il campo d’impiego e i criteri di valutazione dell’esperienza professionale.
- articolo 7: riconoscimento delle professioni dell’osteopata e del chiropratico. Sarà un accordo stipulato nella Conferenza Stato-Regioni – da sottoscrivere entro il termine di tre mesi – a stabilire gli ambiti di attività e le funzioni di queste due professioni. Il Ministero dell’Istruzione, entro sei mesi, dovrà invece definire in maniera chiara il percorso universitario necessario per accedere alle due professioni;
- articolo 8: il Consiglio Nazionale dei Chimici si trasforma in Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici;
- articolo 9: anche il biologo e lo psicologo sono professioni sanitarie;
- articolo 10: prevede l’istituzione dell’elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici presso l’Ordine degli ingegneri;
- articolo 11: modifica alcune parti del testo della Legge Gelli sulla responsabilità medica, in particolar modo sull’azione di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti del professionista sanitario in caso di dolo o colpa grave. Ad esempio viene stabilito che l’importo della sanzione amministrativa non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta lesiva. A sua volta la rivalsa richiesta dalla compagnia assicurativa non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva.
- articolo 12: apporta delle modifiche al reato di esercizio abusivo della professione. Nel dettaglio sono state aumentate le sanzioni, con la sanzione amministrativa che va dai 10mila ai 50mila euro, più la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena può aumentare fino ad un massimo di 5 anni di reclusione (e 75mila euro di multa) qualora il professionista abbia indotto altre persone a commettere lo stesso reato. Se l’abuso riguarda una professione per la quale è richiesta un’abilitazione speciale concessa dallo Stato – o di un’arte sanitaria – la reclusione va dai 3 ai 10 anni.
- articolo 13: sanzioni per il farmacista che commercia sostanze dopanti, senza prescrizione medica, con la pena che va dai 2 ai 6 anni di reclusione e dai 5mila ai 77mila euro di multa;
- articolo 14: nel delitto colposo consiste in un’aggravante l’aver recato un danno a persone ricoverate presso strutture sanitarie;
- articolo 15: introduce disposizioni per la formazione medica specialistica dei medici extracomunitari. Nel dettaglio viene concessa la possibilità ai cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita nel Paese di appartenenza di partecipare alle iniziative di formazione o di aggiornamento – comprese quelle che richiedono un’attività clinica – senza ottenere il riconoscimento del titolo ma con la sola autorizzazione fornita dal Ministero della Salute. Autorizzazione che non potrà avere una durata superiore ai due anni;
- articolo 17: modificato il ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, con la riduzione del divario che c’è tra gli stipendi dei dirigenti delle professionalità sanitarie dipendenti da enti ed aziende del SSN e quelli del Ministero della salute;
- articolo 18: “Disposizioni finali” con le quali vengono salvaguardate le competenze legislative delle Regioni – sia a statuto ordinario che statale – e delle province autonome.
Simone Gussoni
Fonte: Money
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