Una posizione che si distanzia da quella di altre realtà regionali e dagli accordi decentrati.
“L’indennità prevista dall’articolo 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro spetta esclusivamente al personale infermieristico addetto ai servizi intesi quali articolazioni strutturali dell’organizzazione sanitaria, destinati alla cura di determinate tipologie e di malattie, vale a dire al personale operante nei servizi di terapia intensiva e sub-intensiva e nelle strutture qualificate, nei servizi di malattie infettive o equipollenti o nei reparti in cui sono ricoverati pazienti la cui malattia è stata già diagnosticata come infettiva, nonché nelle sale operatorie”.
E ancora: “I giudici di legittimità, inoltre, precisano che non è possibile il riconoscimento delle indennità in parola anche a infermieri che operino in altri segmenti dell’organizzazione sanitaria, differenti rispetto a quelli predetti, ogniqualvolta si verifichi di fatto e non in maniera strutturale, una situazione di rischio assimilabile a quella dei reparti già citati. Pertanto l’indennità ex articolo 44 del comparto sanità non può essere riconosciuta al personale infermieristico che presta servizi nei reparti di pronto soccorso, 118, psichiatria e SerT”.
Così si è espresso il Consiglio regionale della Puglia nella seduta di venerdì 9 marzo. Il governatore Michele Emiliano ha dunque respinto l’interrogazione del consigliere Mino Borraccino, riguardante la possibilità di estendere le indennità di rischio e disagio agli infermieri di pronto soccorso, 118 e SerT. Una posizione in controtendenza rispetto a quella di altre Regioni e agli accordi decentrati che hanno invece riconosciuto l’indennità ai professionisti citati sulla base dell’art. 4, comma 2, paragrafo I, del Ccnl del 7 aprile 1999 del Comparto Sanità.
Quest’ultimo consente, nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa, di prevedere “i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38 comma 3”.
Inoltre la nuova ipotesi di Ccnl, all’art. 86, comma 10 (Indennità per particolari condizioni di lavoro), afferma: “Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario ai quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento”. Nel fondo di cui all’art. 80 del “nuovo Ccnl” confluisce il fondo del disagio per il pagamento degli straordinari e delle posizione organizzative, attualmente oggetto di “splafonamenti” in ogni azienda sanitaria per il surplus di ore di straordinario mediamente lavorate dagli operatori sanitari.
D’altro canto appare incauto citare anche i professionisti operanti nelle strutture Sert, perché in questo caso occorre fare riferimento all’art. 27, comma 1, del Ccnl del 19 aprile 2004: “Al personale addetto ai SerT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete un’indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura di € 5,16 lordi. L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità dell’art. 44 del Ccnl del 1° settembre 1995, ove spettanti. Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato a effettuare prestazioni giornaliere presso il SerT, limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione”.
Insomma, una decisione, quella della Regione Puglia, destinata a far discutere e, con ogni probabilità, a generare numerosi contenziosi davanti al giudice del lavoro.
Massimo Randolfi
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