Un’ordinanza emessa dal ministero dei Trasporti insieme a quello della Salute prevede nuove norme anti-Covid per bus, treni e metropolitane.
Cambiano le misure anti-Covid per bus, treni e metropolitane. Tra le novità, contenute in una nuova ordinanza emessa dal ministero dei Trasporti insieme a quello della Salute, la possibilità di fermare il treno se c’è un caso di coronavirus sospetto, mentre il Green Pass andrebbe controllato a terra, dunque prima di salire a bordo. Ma “qualora questo non fosse possibile, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme al controllo del biglietto di viaggio”.
“In caso di passeggeri che, a bordo treno, presentino sintomi riconducibili all’affezione da Covid – si legge infatti nell’ordinanza – la polizia ferroviaria e le autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento o prevedere appositi spazi dedicati. L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio”.
E ancora: torna la biglietteria e il controllo a bordo di metro, autobus di linea, tram e filobus. La nuova ordinanza prevede infatti “il graduale riavvio delle attività di bigliettazione e controllo a bordo”, che “deve essere svolto in condizioni di sicurezza, garantendo al personale preposto la dotazione di mascherine chirurgiche o con più alto livello di protezione (FFP2) e dotazione di soluzione idroalcolica per la frequente igienizzazione delle mani”. Le porte da usare per salire e scendere dagli autobus di linea, in tempi di Covid, restano la centrale e la posteriore. Ma torna in uso anche la porta anteriore, quella vicina al conducente. Sempre che ci sia un pannello divisorio per proteggere autista e passeggeri.
Oltre a sanificare almeno una volta al giorni i mezzi pubblici, “occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. In subordine”, ed è questa una delle novità contenute nell’ordinanza, “la possibilità di utilizzare la porta in prossimità del conducente deve essere necessariamente accompagnata dall’installazione di un apposito separatore protettivo dell’area di guida”.
Per contenere la diffusione del coronavirus, in aumento in vista dell’inverno, nel settore dei trasporti e della logistica “devono essere predisposte le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, aggiornate in relazione all’evolversi delle disposizioni in materia, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza. Il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio”. Il provvedimento è in vigore dalla data della sua adozione. Inoltre, a bordo di taxi e altri servizi di trasporto non di linea, si deve “evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente”. Soprattutto, “sui sedili posteriori, per rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare”.
“Per il conducente – si legge nel testo – vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. All’interno del veicolo dovranno possibilmente essere installate paratie divisorie tra conducente e passeggero. Le presenti disposizioni, per quanto applicabili, si applicano anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. Vige anche per il personale conducente tali servizi l’obbligo della Certificazione verde”.
“In zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza tutti i corsi di formazione, nel rispetto dei protocolli e linee guida indicati nella norma richiamata”, prevede ancora la nuova ordinanza. “In ogni caso sono consentiti – si legge – gli esami di qualifica dei percorsi di Iefp, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio”. È comunque “possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto. Risulta particolarmente importante garantire i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante di tutti i settori”.
Redazione Nurse Times
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