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Certificazioni verdi Covid: il ministero della Salute risponde

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Certificazioni verdi Covid: il ministero della Salute risponde
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Di seguito le delucidazioni del dicastero sui principali quesiti in tema di “green pass” italiano ed europeo.

Cosa si intende per certificazione verde Covid-19?

Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:
– l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
– la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo);
– il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Esempi:
– il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla Asl alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19;
– il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla Asl dopo la prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista), è considerato un certificato verde Covid-19;
– il certificato di fine isolamento rilasciato dalla Asl è considerato un certificato verde Covid-19;
– il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.

Chi rilascia la certificazione verde Covid-19 e che validità hanno queste ultime?

  • La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio sanitario regionale di competenza. Al momento la validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste due dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.
  • La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da Covid-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla Asl competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento.
  • La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

Cosa posso fare se sono in possesso di una certificazione verde?

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 prevede, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, la possibilità di spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati in zona rossa o arancione, anche ai soggetti muniti di certificazione verde.

Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 prevede che dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida specifiche e con la  prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni  verdi.

Se ho una o più certificazioni verdi, posso non indossare la mascherina, non igienizzare frequentemente le mani, non rispettare il distanziamento fisico?

No, le misure di igiene vanno sempre rispettate, in quanto non può essere garantita la totale eliminazione del rischio di prima infezione nei vaccinati o di reinfezione nei guariti, anche a causa della circolazione delle varianti, nè può essere escluso il rischio di trasmissione del virus. Ugualmente, non è escluso il rischio di prima infezione e, conseguentemente, il rischio di trasmissione in chi abbia un tampone negativo. Pertanto, tutti i cittadini devono continuare a indossare le mascherine, rispettare il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, anche se in possesso di una certificazione verde Covid-19.

Posso ottenere la certificazione verde anche con un test sierologico positivo?

No, al momento il test sierologico non è un test previsto per il rilascio della certificazione verde.

Cosa succede alla scadenza della certificazione verde?

Per quanto riguarda i tempi attualmente indicati per la validità della certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 e della certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da Covid-19, va precisato che tale scadenza è stata fissata provvisoriamente, anche in vista dell’imminente entrata in vigore del Digital Green Certificate, previsto da una proposta di Regolamento europeo, che dovrebbe essere approvata a breve ed entrare in vigore nel corso del prossimo mese di giugno. Le indicazioni per l’emissione di dette certificazioni saranno soggette a periodica revisione, sulla base delle evidenze scientifiche che si renderanno disponibili e delle indicazioni che verranno fornite in ambito Ue. 

Cos’è il Digital Green Certificate?

Per Digital Green Certificate (DGC) si intende un certificato, digitale o cartaceo, identificato come di:

  • avvenuta vaccinazione contro il Covid-19;
  • avvenuta guarigione da Covid-19;
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato negativo che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre bidimensionale (QRcode), verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale.

L’interoperabilità europea si avrà grazie alla definizione di dati e regole comuni, che devono essere utilizzate per l’emissione dei certificati nei 27 Paesi dell’Unione Europea e allo sviluppo di piattaforme e strumenti informatici nazionali ed europei deputati a garantire l’emissione, la validazione e l’accettazione dei certificati. Il DGC sarà gratuito e in italiano e inglese e, per la Provincia autonoma di Bolzano, anche in tedesco.

Qual è la finalità del Digital Green Certificate?

La finalità è quella di facilitare la circolazione dei cittadini tra i diversi Paesi dell’Unione Europea, attraverso la definizione di criteri comuni tra i 27 Paesi e l’utilizzo di certificati interoperabili, che potrebbero evitare periodi di quarantena o ulteriori test. Un’altra finalità è la riduzione delle falsificazioni dei certificati. Il possesso di uno dei certificati non rappresenta un prerequisito per viaggiare, ma agevola gli spostamenti.

Quando entrerà in vigore il Digital Green Certificate?

L’entrata in vigore è prevista per giugno 2021.

L’Italia aderirà al Digital Green Certificate?

Sì, l’Italia aderirà e si sta realizzando, insieme alle Regioni, la piattaforma nazionale, che permetterà il rilascio centralizzato dei DGC che saranno interoperabili sia a livello nazionale sia a livello europeo attraverso l’apposito gateway europeo che assicurerà la verifica della loro validità al momento dell’ingresso in qualsiasi altro Stato dell’Unione Europea.

La certificazione verde Covid-19 e il Digital Green Certificate europeo sono la stessa cosa?

No. I certificati verdi sono rilasciati in ambito regionale sono validi solo sul territorio nazionale e fino all’entrata in vigore del Digital Green Certificate, che sarà invece emesso da una piattaforma nazionale, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni, e conterrà un codice a barre bidimensionale (QRcode) per verificarne digitalmente l’autenticità e validità. Sarà necessario per muoversi in Unione Europea, oltre a valere sul territorio nazionale per gli spostamenti e le attività per i quali è richiesta certificazione.

La certificazione verde mi consente anche di recarmi negli altri Paesi europei?

La certificazione verde Covid-19 è valida solo sul territorio nazionale, in quanto al momento il sistema e le regole del Digital Green Certificate non sono entrati in vigore. Per recarsi all’estero si è quindi soggetti alle normative dei singoli Paesi. Consultare i siti istituzionali degli altri Paesi prima di mettersi in viaggio.

Redazione Nurse Times

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