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Caminiti, riflessioni sul nuovo codice deontologico infermieristico

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Caminiti, riflessioni sul nuovo codice deontologico infermieristico
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Ad oggi diverse Sigle Sindacali, sia essi di confederazione che di categoria hanno espresso le loro riflessioni sul nuovo codice deontologico infermieristico

Ho notato in tanti trattati, speciosità e soluzioni apparentemente utili, ma a mio modo di vedere non centrando l’argomento.

Il nuovo C.D.I., vantato da molti come un testo innovativo, come un codice basato per lo più sull’autonomia e riscatto professionale.

Ma è solo questo? Può essere che sia così riduttivo ?

Vorrei analizzare a mio modo di vedere, invece, altri punti che secondo me meriterebbero essere attenzionati e che se messi in atto potrebbero stravolgere radicalmente la figura infermieristica.

L’elemento che salta subito all’occhio, è semplicemente l’ ex art. 49, ove si faceva riferimento “alle attività tecnico/alberghiere svolte dall’infermiere in situazioni puramente eccezionali e non rutinarie”, sostituito dall’art. 6 nel nuovo C.D – Libertà di coscienza:

“L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest’ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell’infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L’infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni”.

Ora se vogliamo, tutto quello di cui sopra, si potrebbe  definire “stravolgente”, se il professionista ha cortezza del suo ruolo, altrimenti questo principio potrebbe non servire praticamente a nulla, anzi.

Secondo me invece i punti più innovatiti, che ci dovrebbero far riflettere e che continuo a dichiarare su diversi mezzi di comunicazione sonno due:

  • art 13 capo III cioè “L’Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti”. Ciò sancisce chiaramente, che vi sono diverse competenze riconosciute e che vi sono le condizioni perchè un infermiere possa avvalersi delle competenze più elevate di un altro collega.
  • art 39 capo VII “Esercizio della libera professione“.

Dunque  l’art 13 pone le basi su una differenziazione di competenze e riconosce che vi sono Infermieri con competenze diverse e che richiedono responsabilità oggettivamente diverse. Questa situazione professionale è riconosciuta anche dal nuovo CCNL che ne suggella l’importanza ed esige  di fatto una classificazione mirata proprio a distinguerne giuridicamente, la attività e la responsabilità. Dopo di ché Manca evidentemente un passaggio, che è al vaglio della commissione paritetica, (classificazioni e declaratorie).

Dunque a mio avviso deve essere del tutto automatico riconoscerne l’implementazione competenziale ed evidentemente il suo diverso compenso economico. Bisogna che tutto ciò venga attuato, non solo perché sancito dal nuovo  C.D. che ne riconosce giustamente la fattispecie ma anche per cambiare radicalmente la realtà assistenziale infermieristica.

Poi vi è l’art 39 di cui ho accennato, il quale rafforza il valore dell’importanza della libera professione, cioè “L’Infermiere, nell’esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell’equo compenso”.

Esprime questo a mio avviso, un concetto fondamentale e cioè la stipula di un contratto fiduciario diretto tra l’infermiere e il cliente/paziente. Dunque, Liberare la Figura Infermieristica dal vincolo dell’esclusività, costretti a lavorare esclusivamente con l’azienda in cui sono di ruolo. Di conseguenza tutto ciò pone le basi su una più ampia discussione, che già io ho diverse volte dichiarato e cioè che le attività libero professionale devono essere allargate anche alla figura Infermieristica e non nel ruolo di supporto ma nel ruolo attivo della assistenza, perché intercorre proprio quel rapporto fiduciario, come dicevo, tra Professionista e paziente .

In definitiva, cambia profondamente lo status dell’infermiere, questo codice a mio modo è molto più di quello che si vuole far passare come messaggio, pone cioè le basi realmente per inquadrare questa figura in un ruolo definitivamente dirigenziale, figura professionale che potrebbe eventualmente pretendere un ruolo contrattuale diverso, più consono che evidentemente gli spetta di diritto. 

 

Giovanni Caminiti

 

 

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