L’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico dice…Commento a Sentenza TAR Lazio, 17 novembre 2016, n. 11450
Condannato il Ministero ad esibire tutta la documentazione inerente un concorso, non conta che il Ministero abbia sollevato la discrezionalità di valutazione. Il dipendente ha interesse a verificare i titoli degli altri: potrebbe anche decidere di chiedere i danni.
Tutti gli enti devono permettere l’accesso alle carte del concorso interno, entro trenta giorni.
Queste sono le risultanze del TAR Lazio 17 novembre 2016, n. 11450, l’amministrazione deve al più presto esibire al candidato escluso i curricula dei colleghi che hanno ottenuto al posto suo una valutazione superiore, oltre che, i verbali della commissione che ha formulato il giudizio sfavorevole.
Il candidato alla mobilità interna o ad un concorso interno ha un diritto “diretto, concreto e attuale” in base alla legge sulla trasparenza di cui all’art. 22, comma 1, lettera b) e 25 della L. n. 241/90, tale interesse dice la sentenza, è identificabile nella necessità di tutelare le pretese scaturenti dalla partecipazione della candidata alla nomina di consigliere di Ambasciata e dal mancato conseguimento dell’incarico che è stato assegnato ad altri concorrenti, il lavoratore, ad esempio, potrebbe decidere di impugnare la selezione interna.
Non è generica la richiesta della ricorrente, posto che, sussiste un nesso di strumentalità desumibile dal fatto che gli atti richiesti pervengono al medesimo procedimento al quale hanno partecipato la ricorrente e i controinteressati.
L’interesse all’accesso, è nella fattispecie manifestato dalla ricorrente in relazione all’esigenza una tutela generale non riservata solo al giudizio amministrativo ma può riguardare ulteriori sedi giudiziarie che potrebbero essere audite a seguito della valutazione della documentazione acquisita.
Non può per altro ravvisarsi come manifestato dalla parte resistente ossia il Ministero, che l’accesso agli atti sia meramente qualificato come un ipotetico controllo dell’azione amministrativa ed è quindi indispensabile ai fini della tutela dei diritti della ricorrente che gli consenta di avere la documentazione richiesta, anche perchè come erroneamente rilevato dal Ministero resistente, i curricula dei candidati non possono essere rinvenuti nell’annuario diplomatico online consultabile sul sito istituzionale, nel quale è riportato solo lo stato di servizio e null’altro, come non anche i titoli acquisiti al di fuori del rapporto di lavoro.
Sono per altro irrilevanti i dinieghi posti all’accesso, per salvaguardare notizie concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, garantendo solo l’accesso ai documenti relativi ai procedimenti amm.vi. ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in quanto il decreto in esame non è conforme alla disciplina primaria della L. n. 241/90 e per tali ragioni deve essere disapplicato.
Accolta quindi la domanda proposta dalla dipendente della Farnesina, la quale, potrà controllare i titoli e gli incarichi di servizio degli altri candidati che si sono aggiudicati la promozione al prestigioso grado di consigliere di ambasciata.
In virtù di ciò, ai sensi dell’art. 116, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (Testo sul processo amm.vo) il presente tribunale ordina al Ministero degli Esteri e della cooperazione Internazionale di consentire alla ricorrente entro e non oltre i 30 gg dalla comunicazione o dalla notifica dell’istanza di parte della presente sentenza, l’accesso ai curricula, all’elenco dei titoli di servizio e gli atti concernenti gli incarichi svolti, valutati dalla commissione come “più favorevolmente giudicati” rispetto alla ricorrente.
Al Ministero non resta che pagare le spese processuali.
Il direttivo AADI
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