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Ccnl Anaste 2026-2028: aumenti di 90 euro e nuove tutele per il personale

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Incrementi in tre tranche fino al 2028, nuove regole su malattia e comporto: cosa prevede il Contratto per le strutture territoriali.

Il Ccnl Anaste 2026-2028 prevede un aumento complessivo di 90 euro lordi mensili al IV livello, distribuito in tre tranche, e modifica le tutele relative a malattia, conservazione del posto e condizioni di lavoro. Il testo ufficiale, datato 9 ottobre 2026 e consolidato rispetto all’accordo del 16 settembre, riguarda il personale delle strutture territoriali che applicano questo Contratto.

Il Contratto, pubblicato sul sito ufficiale Anaste⁠, permette di precisare un elemento essenziale: i 90 euro costituiscono l’incremento a regime del livello di riferimento, da riproporzionare sugli altri livelli. Non rappresentano, quindi, un aumento identico e immediato per tutti i dipendenti.

Ccnl Anaste 2026-2028: quando arrivano gli aumenti

L’articolo 69 stabilisce tre decorrenze: 40 euro dal 1° ottobre 2026, altri 25 euro dal 1° gennaio 2027 e ulteriori 25 euro dal 1° gennaio 2028, sempre riferiti al IV livello.

DecorrenzaNuova tranche mensile al IV livelloAumento complessivoMinimo conglobato mensile
1° ottobre 202640 euro40 euro1.602,10 euro
1° gennaio 202725 euro65 euro1.627,10 euro
1° gennaio 202825 euro90 euro1.652,10 euro

Importi lordi. Il minimo conglobato precedente del IV livello era pari a 1.562,10 euro.

Il minimo contrattuale non coincide necessariamente con la retribuzione complessiva, che può comprendere ulteriori voci. Il Ccnl definisce gli incrementi non assorbibili, salva diversa previsione dei contratti individuali: una clausola da considerare nella lettura della propria situazione retributiva.

Questo rinnovo riguarda il triennio successivo a quello raccontato da Nurse Times nell’approfondimento sul precedente accordo Anaste e sugli aumenti da agosto 2025⁠. 

Malattia: percentuali calcolate sulle assenze dell’anno

L’articolo 62 disciplina il trattamento economico considerando i giorni complessivi di malattia nell’anno solare, anche quando appartengono a episodi differenti.

È previsto il 90% della retribuzione giornaliera per i primi 20 giorni complessivi e il 100% dal ventunesimo giorno. Per le giornate indennizzate dall’Inps, il datore integra quanto riconosciuto dall’Istituto fino alle percentuali contrattuali, alle condizioni indicate nel testo.

Una regola specifica riguarda la carenza, cioè i primi tre giorni di ciascun evento non indennizzati dall’Inps. Il trattamento a carico del datore è riconosciuto entro 21 giorni complessivi di carenza annua. Oltre tale soglia, ulteriori giornate di carenza non sono retribuite dal datore, salvo le eccezioni previste.

Ricovero ospedaliero, con i conseguenti giorni di prognosi, day hospital, gravi patologie con terapie salvavita e cure oncologiche documentate beneficiano delle deroghe contrattuali: esclusione dal limite di carenza e trattamento al 100%, secondo le condizioni dell’articolo 62.

Conservazione del posto: comporto di 270 giorni

L’articolo 63 fissa a 270 giorni complessivi nel triennio precedente l’ultimo evento morboso il periodo di comporto, ossia il periodo di conservazione del posto durante le assenze per malattia.

Nel conteggio rientrano le assenze certificate, continuative o frazionate. Sono escluse, quando adeguatamente documentate, quelle per ricovero ospedaliero e prognosi immediatamente conseguente, day hospital, patologie oncologiche e gravi patologie con terapie salvavita.

L’esclusione comprende anche le assenze causalmente collegate a disabilità o invalidità riconosciuta. Non riguarda indistintamente qualsiasi malattia di un lavoratore con disabilità. Il dipendente può inoltre chiedere un prospetto aggiornato delle giornate conteggiate ai fini del comporto: la struttura deve rispondere entro dieci giorni.

Disabilità, violenza di genere e sicurezza

Il testo riconosce al lavoratore con disabilità la possibilità di richiedere per iscritto un accomodamento ragionevole. Il datore deve fornire una risposta scritta entro 30 giorni dalla ricezione.

Per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati contro la violenza di genere, il contratto prevede un congedo massimo di 120 giorni nell’arco di tre anni, alle condizioni stabilite dalla disciplina applicabile.

Sul versante della sicurezza, tra i rischi da considerare figurano movimentazione degli assistiti, esposizione biologica, aggressioni, lavoro notturno e su turni e rischio psicosociale. Sono aspetti direttamente collegati all’attività quotidiana degli infermieri, degli operatori sociosanitari e delle altre figure impegnate nell’assistenza.

Firmatari e richiesta di adeguamento delle tariffe

Il testo è sottoscritto da Anaste e dalle organizzazioni CIU–Unionquadri, SNALV Confsal, Confsal, CSE, CSE Sanità, CSE Fulscam e CONFELP, con Unilavoro PMI per adesione.

Le parti chiedono a Governo e Regioni di riconoscere l’incremento del costo del lavoro attraverso tariffe, budget e meccanismi di accreditamento e convenzionamento. Si tratta di una richiesta alle istituzioni, non dell’annuncio di finanziamenti già concessi. 

Per il personale, le conseguenze concrete riguardano l’applicazione progressiva dei nuovi minimi e delle tutele contrattuali. Il riferimento operativo resta il testo sottoscritto, da leggere insieme al livello di inquadramento e alle condizioni individuali: le successive tranche economiche sono già calendarizzate per gennaio 2027 e gennaio 2028.

Redazione Nurse Times

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