Riceviamo e pubblichiamo il commento alla sentenza della Cass. Penale n. 34141 del 12/7/2017 dell’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico
Commette il reato di falso materiale e non ideologico lo specializzando che, al posto del medico strutturato, sottoscrive la scheda terapeutica (SUT) del paziente.
È quanto emerge dalla sentenza n. 34141/17 della Cassazione, pubblicata dalla quinta sezione penale il 12 luglio.
Il collegio di legittimità rigetta il ricorso di una specializzanda condannata, già in secondo grado per falsità ideologica in certificati commessa da pubblico ufficiale, alla pena di 500 euro di multa.
Ma veniamo ai fatti:
La specializzanda era stata denunciata per aver sottoscritto di proprio pugno una cartella di terapia (SUT) con la firma e per conto del medico strutturato, come spesso avviene nei reparti ospedalieri, soprattutto universitari.
A seguito della denuncia veniva processata e dichiarata assolta dal tribunale di prime cure; il Procuratore generale propone appello ed il tribunale di secondo grado ribalta le conclusioni del giudice di prime cure, condannando la specializzanda alla pena di euro 500 di multa per il reato di cui all’art. 481 cod. pen. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) .
L’imputata ricorre in Cassazione affidando a 4 motivi di doglianza la sua impugnativa.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che mancherebbe il presupposto principale oggettivo della condotta contestata, ossia l’immutatio veri del contenuto della certificazione, di talché la condotta contestata non potrebbe essere ricondotta all’applicazione della norma di cui all’art. 481 cod. pen..
Evidenzia infatti che il contenuto delle certificazioni indicate nel capo di imputazione non riportavano alcuna falsità in ordine ai dati in esse contenute, e cioè l’indicazione anagrafica del paziente, la decisione terapeutica adottata e la data della certificazione stessa, tutti elementi rispondenti al vero; l’unica indicazione falsa era la sottoscrizione dei certificati che apparentemente risultano firmati dal Dott. B, mentre erano stati sottoscritti in modo apocrifo dalla odierna ricorrente con l’effige della sottoscrizione del succitato medico.
Osserva inoltre la ricorrente che, per la configurazione del falso ideologico, è necessario che l’attestazione provenga dal suo autore apparente, mentre nel caso di specie la certificazione pur veritiera nel suo contenuto, proveniva da altro soggetto per quanto concerneva la sottoscrizione.
La ricorrente inoltre contesta la natura di certificazione dei documenti sottoscritti, in quanto essi contenevano solo le prescrizioni farmacologiche e terapeutiche del paziente che, al momento dei fatti risalenti al 2011, non erano parte integrante della cartella clinica, come testimoniato dal teste RA quale direttore dell’U.O. di Oncologia del Policlinico, in quanto hanno iniziato a farne parte integrante solo dopo l’approvazione di un decreto regionale del 4 ottobre 2012 (che prevedeva la formazione di una scheda di terapia del paziente).
Sul punto contesta poi che la corte, dopo aver valutato in chiave accusatoria le dichiarazioni della teste A, non aveva in nessun modo motivato l’omessa considerazione delle rilevanti dichiarazioni del teste R (il direttore di U.O.C.) che, per il ruolo apicale svolto nel nosocomio nel settore di competenza dell’odierna imputata (allora semplice specializzanda in medicina) avevano invece evidenziato l’inidoneità dei menzionati documenti ad assurgere al ruolo e alla funzione di certificazione medica, come tale rilevante ai fini dell’integrazione del reato.
Con il secondo motivo di doglianza, la ricorrente sostiene che il reato di cui all’art. 481 cod. pen. era stato integrato da una norma extra penale, costituita dal suddetto decreto assessoriale regionale del 2012, le cui statuizioni avevano previsto la formazione della scheda unica di terapia (SUT) e che pertanto, solo con la vigenza di tale decreto le contestate falsificazioni potevano avere ad oggetto le certificazioni previste dalla norma di cui all’art. 481 cod. pen., diversamente, come sostenuto dalla Corte di appello, non si sarebbe applicata la lex mitior come previsto dall’art. 25 Cost. e dall’art. 2, commi 2, 3, 4 cod. pen., giacchè sarebbe stata applicata retroattivamente la legge penale più severa, con violazione dei principi consacrati dalle norme summenzionate.
Con il terzo motivo di censura la ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nella sua contestata motivazione, aveva ritenuto in realtà l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 481 cod. pen. in re ipsa, senza considerare, come invece correttamente spiegato dal giudice di prime cure nella sentenza di assoluzione, che in realtà non si configura il reato contestato allorquando la falsificazione avviene per mera negligenza o leggerezza dell’agente, come nel caso di specie, in cui la specializzanda si era limitata a dar corso, con la sottoscrizione dei certificati, ad una prassi altamente diffusa presso il nosocomio, secondo la quale, con il consenso del medico, la cui firma veniva apposta (dagli specializzandi), erano gli specializzandi a compilare le prescrizioni terapeutiche con le indicazioni dei farmaci, anche in ragione della mancanza di personale medico all’interno della struttura.
Inoltre la ricorrente contesta la configurazione dell’elemento soggettivo del reato da parte della Corte di Appello, la violazione dell’art. 7 Cedu, nei termini di accessibilità e prevedibilità del divieto posto dalla norma penale, così come successivamente integrato dalla norma extra penale sopra richiamata.
La ricorrente sostiene che secondo la giurisprudenza convenzionale, l’integrazione del reato di cui all’art. 481 cod. pen. nei termini della mera compilazione di una documentazione avente efficacia solo interna, non era prevedibile da parte dell’agente e, dunque, l’interpretazione dell’elemento soggettivo fornito dalla Corte territoriale striderebbe con i principi affermati dal diritto convenzionale, recepiti nell’ordinamento di cui all’art. 117 Cost.
Con il quarto ed ultimo motivo, si censura la sentenza di condanna inflitta dalla Corte territoriale per violazione dell’art. 49 cod. pen. sotto forma di mancata violazione del principio di offensività e comunque per vizio argomentativo.
Per come è stata strutturata la condotta contestata, essa integrava tutt’al più un falso inutile, in ragione del fatto che la falsificazione cadeva su una certificazione non avente valenza probatoria e dunque non rilevante sotto il profilo penalistico.
La Suprema Corte valutati i motivi del ricorso così si esprime in merito: il ricorso è infondato.
La ricorrente impugna la motivazione per erronea contestazione del reato di cui all’art. 481 cod. pen. in ragione del fatto che per l’integrazione del falso ideologico, occorre che la dichiarazione provenga dall’autore apparente.
In effetti la giurisprudenza di legittimità ha affermato in subiecta materia che, affinché sia configurabile un falso ideologico, è necessario che l’attestazione provenga dal suo autore apparente, sia cioè genuina, in quanto è irrilevante se sia veritiero o meno un atto materialmente falso (sez. 5, n. 5495 del 22/04/1997).
Occorre però chiarire che, per una migliore comprensione della vicenda processuale, la falsità ideologica riguarda l’atto nel suo contenuto ideale, il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo, nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato.
Ne consegue che qualora le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte, sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale circostanza anche le attestazioni circa la presenza e le attività del soggetto in realtà non comparso, concorrono alla realizzazione della falsità materiale, per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica (sez. 5, n. 3667 del 08/02/1999).
Ciò detto, sebbene nel caso di specie sia correttamente individuabile un falso materiale e non quello ideologico oggetto della contestazione, la diversa qualificazione giuridica della fattispecie concreta contestata in fatto, porterebbe alla conseguenza della riconducibilità delle condotte commesse dall’imputata nell’alveo applicativo dei diversi e più gravi reati di cui agli artt. 476 e 477 cod. pen. (falsità materiale del pubblico ufficiale e del privato) essendo per altro non revocabile in dubbio, la qualifica di pubblico ufficiale da riconoscersi, secondo la giurisprudenza di questa corte di legittimità (sez. V, n. 16857/2011), al medico specializzando, con la conseguenza che l’imputata, oggi ricorrente, non avrebbe comunque interesse a questa e più grave ipotesi penale, qualora si dovesse affermare la diversa qualificazione giuridica al fatto riportato nel capo di imputazione.
Giova ricordare e precisare che, qualora si ritenga che al fatto addebitato debba essere data una definizione giuridica più grave, la Corte di Cassazione non può, d’ufficio, né procedere direttamente ad una riqualificazione del reato, stanti i limiti derivanti dalle pronunce della Corte di Strasburgo in relazione all’art. 6 Cedu, né disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini del reato più grave, poiché l’eventuale condanna comporterebbe la violazione del principio della “reformatio in pejus” per assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.
Anche volendo ritenere che il fatto storico riportato nel capo di imputazione integri una ipotesi di falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale, non possono farsi discendere, da tale e diversa qualificazione giuridica del fatto, le conseguenze volute dalla ricorrente, ossia un pronunciamento liberatorio da parte della Corte di legittimità.
Non è poi condivisibile la censura della ricorrente relativa alla non riconducibilità della documentazione a cui veniva apposta la sottoscrizione apocrifa nel paradigma della certificazione medica di cui al contestato art. 481 cod. pen.. In realtà quella documentazione conteneva sia la diagnosi dei pazienti che le prescrizioni farmacologiche redatte dalla specializzanda per la cura dei pazienti in seguito alla visita di quest’ultimi, con l’ulteriore conseguenza che in realtà la detta documentazione integrava giuridicamente e a tutti gli effetti il concetto di certificazione medica, a nulla valendo le ulteriori considerazioni in ordine alla dedotta rilevanza penale delle condotte solo dopo l’istituzione della cartella telematica con il sopra richiamato decreto assessoriale.
La giurisprudenza ha affermato che i certificati rilasciati da chi esercita un servizio di pubblica utilità, che non riproducano un fatto già rappresentato da altri documenti, presuppongono un’attività diretta di accertamento da parte di chi emette il certificato (sez. 5, n. 2659 del 26/11/1981); nella specie è stato ritenuto che il certificato medico implichi necessariamente la visita del paziente da parte del sanitario che lo rilascia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 481 cod. Pen., per determinare se un documento proveniente da un medico costituisce o meno certificazione è necessario esaminare l’effettivo contenuto del documento stesso (sez. 5, n. 1008 del 26/05/1969).
Le deduzioni su espresse fanno propendere per la natura certificativa della documentazione oggetto di contestazione penale.
L’inserimento o meno della suddetta documentazione nella scheda telematica, ovvero della cartella clinica, non riveste alcuna rilevanza giuridica ai fini penali che qui interessano.
Il contenuto certificativo della documentazione oggetto di falsificazione materiale, tramite l’apposizione della sottoscrizione apocrifa, giacché come detto diretta a certificare le condizioni diagnostiche dei pazienti visitati dal medico specializzando e le prescrizioni terapeutiche tramite l’indicazione della cura farmacologica, fa si che risulti del tutto irrilevante la conservazione della predetta certificazione all’interno della cartella clinica.
Anche le censure in merito all’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, perdono di consistenza, come affermato dalla corte territoriale, se solo che si considera che in realtà si tratta di fattispecie a dolo generico e che l’oggetto della condotta illecita è sicuramente una documentazione rientrante nel paradigma della certificazione medica, di talché, non può certo sostenersi che la condotta consapevole della specializzanda di apporre la sottoscrizione falsa sulla documentazione, per il tramite l’effige della firma di altro medico, non comporti la rappresentazione del fatto e la volontà di compiere l’atto da parte dell’agente, senza alcuna possibilità di ricondurre tale condotta alla mera negligenza o superficialità.
Ne discende pertanto la sicura offensività della condotta posta in essere, per tali motivi la Corte cassa tutte le motivazioni esposte dalla ricorrente e la condanna alle spese processuali.
Giustamente la Corte fa quindi chiarezza sulla falsità ideologica o materiale: la prima riguarda l’atto nel suo contenuto «ideale» che risulta così non veritiero, mentre quella materiale riguarda la «realtà fenomenica dello stesso nel senso che fa apparire venuto a esistenza un atto che non è stato mai formato».
Se, dunque, le relative dichiarazioni provengono da un soggetto diverso da quello che figura averle rese e sottoscritte sussiste solo la seconda ipotesi ossia la falsità materiale; in questo caso, «anche le attestazioni circa la presenza e l’attività del soggetto in realtà non comparso concorrono alla realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica».
Dott. Carlo Pisaniello
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