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Concorso pubblico per infermieri presso l’asl 2 Lanciano, Vasto, Chieti: bando discriminante

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Pervengono all’attenzione della nostra redazione diverse segnalazioni in relazione al concorso pubblico per infermieri indetto dall’Asl n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti  (VEDI)

Dopo opportuna presa visione del bando (VEDI) la redazione di NurseTimes contesta lo stesso perché non risponde alla normativa vigente, chiedendone il ritiro.

In esecuzione della delibera n. 512 del 09.05.2017 il D.G., dott. Flacco Pasquale indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di C.P.S.- Infermiere (cat. D – livello economico D) da destinare alla U.O.S.D. aziendale di Medicina Penitenziaria e successivamente pubblicato sulla G.U. n. 60 del 8/08/2017 (VEDI).

A sostegno della nostra richiesta si riporta quanto segue:

  • Tra i requisiti di ammissione previsti dal bando, oltre a quelli di legge necessari per la partecipazione a un pubblico concorso per il profilo sanitario di Infermiere (Laurea in infermieristica ho titoli equipollenti abilitanti all’esercizio della professione sanitaria di Infermiere e l’iscrizione all’albo professionale), è richiesto alla lettera e) il possesso del seguente requisito: “esperienza lavorativa, anche non continuativa, non inferiore ad un anno maturata, alla data di scadenza del presente bando, presso istituti penitenziari nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario-infermiere, categoria D-livello economico D”.

 

Premesso che alla pubblica selezione parteciperanno cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che l’ordinamento italiano prevede per l’esercizio dell’attività sanitaria di Infermiere, le nostre valutazioni sui requisiti di accesso al pubblico impiego di cui alla normativa concorsuale sono le seguenti:

  • il decreto 14/09/94 n. 739 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”, delinea il profilo professionale dell’infermiere che è definito responsabile dell’assistenza generale infermieristica e specifica che l’assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa.
  • La legge 26/02/99 n.42 “Disposizioni materia di professioni sanitarie” sancisce che quella infermieristica è una professione sanitaria a tutto tondo è che “il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”.
  • La legge 10/08/00 n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” che all’art. 1, comma 1, 2 e 3 recita:
    • “1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive Dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”.
  • L’articolo 2 della legge 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” dispone che:
    • L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione.
    • Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decreti del ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il mistero della salute, …
    • L’esame di laurea a valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.
  • Il decreto del presidente della Repubblica del 27 marzo 2001, n. 220 (regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale. (G.U. n. 134 del 12/06/2001 – Suppl. Ordinario n. 144) testo in vigore dal 27/06/2001 dispone che: omissis… Per il personale appartenente al profilo professionale di infermiere, ostetrica, dietistica, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo e igienista dentale, il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma universitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3,Del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, E successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base alla precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Nel merito queste le nostre deduzioni e riflessioni relativi alla lettera e) richiesto dal bando del concorso pubblico:

  • Si intende creare surrettiziamente un profilo professionale quale quello del cosiddetto “infermiere esperto in medicina penitenziaria” che non risulta, allo stato, canonizzato in alcun atto ufficiale, non è per funzioni, né per titoli e soprattutto non previsto dalla legge ai fini dell’esercizio professionale per gli infermieri. Questi ultimi, per legge sono tali a seguito del conseguimento di specifica laurea e successiva iscrizione all’albo professionale.
  • Limitare l’accesso al concorso pubblico o consentirlo con una condizione: “esperienza lavorativa, anche non continuativa, non inferiore ad un anno maturata, alla data di scadenza Del presente bando, presso istituti penitenziari nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario-infermiere, categoria D-livello economico D”, significa da un lato svilire il giusto e complesso percorso da sempre seguito per i concorsi pubblici (non vi è esempio di altra Asl e su tutto il territorio nazionale che nei propri bandi di reclutamento di Infermieri abbia chiesto integrazioni alle specifiche di legge) e dall’altro favorire esclusivamente personale che abbia maturato quella “esperienza”.

Questa redazione invita il responsabile della procedura concorsuale il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano – Vasto – Chieti, dr. FLACCO Pasquale a ritirare il bando recependo le osservazioni innanzi elencate.

 

Giuseppe Papagni

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