Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI ed i Collegi IPASVI e le Università.
Di seguito i prossimi incontri:
- Incontro organizzato dal Collegio IPASVI di Lecce, che si terrà il prossimo 21 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, presso la Sala Convegni dell’Hotel Le Sirenè – GALLIPOLI.
- Incontro organizzato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, che si terrà il prossimo 26 settembre, dalle ore 09.15 alle ore 13.30, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Via Cadore 48 – MONZA.
- Incontro organizzato dal Collegio IPASVI di Firenze e Pistoia – all’interno della manifestazione “Forum della Sostenibilità e Opportunità nel settore della salute 2017” – che si terrà il prossimo 29 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la Stazione Leopolda – FIRENZE.
Mario Schiavon
Modello UNI/2017 – Scadenza 11 Settembre
Si comunica che in data 11 settembre 2017 è scaduto il termine per la comunicazione dei dati reddituali relativi al periodo di imposta 2016.
Gli Uffici dell’Ente sono impegnati nelle attività di acquisizione delle dichiarazioni presentate, i cui dati saranno a breve visualizzabili sulla posizione reddituale (estratto conto) accedendo alla propria area riservata. Si ricorda che l’invio tardivo comporta l’applicazione del regime sanzionatorio ordinario previsto dal vigente Regolamento di Previdenza.
In particolare, in caso di ritardo nella comunicazione reddituale si applica una sanzione pari a Euro 10,00 se la comunicazione è inviata entro i 7 giorni successivi alla scadenza. La sanzione è pari a Euro 50,00 se la comunicazione è inviata tra l’ottavo e il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari a Euro 100,00. Laddove l’infedele comunicazione reddituale dia luogo ad una contribuzione inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica una sanzione pari a Euro 100,00.
Si rappresenta che nel caso di errata comunicazione del dato reddituale è possibile procedere ad una nuova dichiarazione, in via telematica, utilizzando il medesimo canale. In particolare, si potrà ritornare nella sezione “dati reddituali/modello UNI” del proprio Cassetto Previdenziale richiedendo l’invio di una nuova comunicazione. Alla conferma dell’operazione verrà ripresentata la maschera di caricamento dati che potrà essere popolata con le informazioni corrette.
Sandro Tranquilli
Comunicazione delle variazioni relative all’attività professionali
Si ricorda la necessità per i Professionisti titolari di rapporti di collaborazione, anche non abituale, iscritti alla Gestione Separata ENPAPI, di comunicare tempestivamente all’Ente gli eventuali cambiamenti relativi alla propria attività lavorativa come, ad esempio, la variazione del committente o anche l’attivazione di un nuovo contratto di collaborazione in aggiunta a quello già in essere.
Nella comunicazione si raccomanda di indicare tutti i dati relativi al committente (codice fiscale/partita IVA, denominazione ed indirizzo) poiché, in questo modo, gli Uffici potranno informare l’azienda committente e verificare il corretto adempimento dei relativi obblighi contributivi.
Si rammenta, inoltre, che non vi è l’obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di collaborazione dal momento che la posizione contributiva e previdenziale sarà definita attraverso gli adempimenti contributivi a carico del Committente (invio delle denunce e versamento dei contributi).
Nel caso, invece, di apertura di partita IVA, individuale o associata il Professionista dovrà comunicare la variazione della tipologia di esercizio libero-professionale (da collaborazione a partita IVA) con conseguente attivazione della relativa posizione contributiva presso la Gestione Principale ENPAPI.
Sandro Tranquilli
Iscritti Ultra sessantacinquenni:
Assoggettamento alla gestione separata INPS
Alcuni iscritti ENPAPI, ultrasessantacinquenni, hanno ricevuto una comunicazione di iscrizione d’ufficio e relativa richiesta di versamento dei contributi previdenziali dalla Gestione Separata INPS per l’annualità 2011.
Fatta eccezione per le posizioni di coloro che, del tutto illegittimamente, hanno esercitato senza versare i contributi ENPAPI, si tratta di infermieri che hanno usufruito della facoltà di versare il solo contributo integrativo, prevista nel Regolamento di Previdenza approvato dai Ministeri vigilanti in data 31 luglio 2008.
Tenuto conto, quindi, dell’esistenza della posizione assicurativa ENPAPI, le richieste della Gestione Separata INPS risultano prive di qualsiasi fondamento giuridico, in quanto l’INPS non è legittimata ad annullare l’efficacia di una norma regolamentare approvata dall’Ente, nell’esercizio della propria autonomia, sancita dal D.Lgs. 509/94 e, in via definitiva, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ciò premesso, gli Uffici dell’Ente sono a disposizione per l’invio dell’attestazione d’iscrizione e di qualsiasi altra documentazione, utile a dimostrare l’assoggettamento previdenziale, per l’annualità contestata, ad altro Ente di Previdenza obbligatorio.
Sandro Tranquilli
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