Riceviamo e pubblichiamo la richiesta dell’esercizio del diritto di replica da parte dell’avv. Massimo F. Ingravalle
Esercizio del diritto di replica in relazione agli articoli apparsi sulla vostra testata giornalistica telematica nursetimes.org, aventi ad oggetto l’operato amministrativo dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”, pubblicati nelle date del 25.02.2019, 26.02.2019, 07.03.2019 e 13.03.2019.
In nome e per conto dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Saverio de Bellis”, in persona del Direttore Generale Dott. Stallone Tommaso, si rappresenta e significa quanto segue.
Codesta testata giornalistica si è, recentemente, resa protagonista di ben quattro articoli aventi ad oggetto l’Istituto da me assistito che discettano sull’azione amministrativa di quest’ultimo. In particolare:
a) in data 25.02.2019, l’articolo dal titolo «La nomina degli infermieri coordinatori in Puglia: il caso dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte» (www.nursetimes.org/la-nomina-degli-infermieri-coordinatori-in-puglia-il-caso-dellirccs-de-bellis-di-castellana-grotte/64025);
b) in data 26.02.2019, l’articolo dal titolo «Infermieri coordinatori in Puglia, il caso dell’IRCC “De Bellis”. AADI “Nomina Clientelare”»
(www.nursetimes.org/infermieri-coordinatori-in-puglia-il-caso-dellirccs-de-bellis-aadi-nomina-clientelare/64115);
c) in data 07.03.2019, l’articolo dal titolo «Nomina del Coordinatore Infermieristico all’IRCCS “De Bellis” in Puglia. Il DG Stallone “Figura referenziale” (sic)» (www.nursetimes.org/nomina-del-coordinatore-infermieristico-allirccs-de-bellis-in-puglia-il-dg-stallone-figura-referenziale-sic/64638);
d) infine in data 13.03.2019, l’articolo dal titolo «L’IRCCS “de Bellis” in Puglia, fermo all’anno ’94 sul profilo degli Infermieri» (www.nursetimes.org/lirccs-de-bellis-in-puglia-fermo-allanno-94-sul-profilo-degli-infermieri/64925).
Con la presente, il sottoscritto legale, a seguito dell’incarico conferitogli dall’Istituto in oggetto, fa espressa richiesta di esercitare il diritto di replica, in merito ai predetti articoli, mediante la pubblicazione sulla vostra rivista del testo che, ai sensi dell’art. 8 della Legge sulla stampa n. 47/1948 (secondo cui “Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”), dandovi il medesimo risalto grafico e pubblicitario.
Preliminarmente, si respingono al mittente tutte le accuse gratuite mosse da codesta rivista, in modo arbitrario ed infondato, di clientelismo, illegittimità, opacità, ignoranza, assenza di cautela ed arbitrarietà dell’operato amministrativo dell’Istituto, e si stigmatizza la forma ed il contenuto altamente lesivo dell’immagine dell’IRCCS e della dignità dei suoi dipendenti.
I. Infatti, l’utilizzo dell’espressione “De Ballis”, volgarmente distorsiva del cognome De Bellis, proprio del Cavaliere Saverio De Bellis, a cui è intitolato l’IRCCS, e del verbo “dilettarsi”,per indicare l’attività di scelta del sostituto infermiere coordinatore, nonché l’attribuzione dell’aggettivo “stravaganti” ai Medici dell’Istituto e le frasi “provvedimenti, che definire eccentrici è un eufemismo” e “utilizzando l’inedito metodo del sorteggio con il gioco delle tre carte” appaiono assolutamente gratuite ed esorbitanti i limiti dell’esercizio dei diritti di critica e di satira di codesta testata.
Si rammenta che “la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente, dalla mera cronaca, è sottratta all’obbligo di riferire esclusivamente fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politico perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell’opinione o dal comportamento preso di mira, e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass., 17/09/2013, n. 21235; Cass., 28/11/2008, n. 28411)” (Cass. civ., sez. I, 20/03/2018, n.6919).
Orbene, nel caso di specie, non sussiste “uno dei connotati tipici della satira, costituito dall’espressione di una critica in forma paradossale, surreale ed iperbolica”, e soprattutto i commenti e le espressioni in questione “non risultano finalizzati ad una denuncia sociale o politica, o ad un ragionato dissenso dall’opinione o dal comportamento altrui, tali da legittimare l’uso anche di espressioni fortemente critiche, o addirittura lesive dell’altrui reputazione” (cfr. Cass cit.). Nel caso concreto, infatti, i citati commenti sono chiaramente diretti ad una mera ed ingiustificata denigrazione dell’Istituto, ad infangarne l’operato, facendo apparire l’attività amministrativa svolta viziata da eccentricità, leggerezza, arbitrarietà e difformità alle prescrizioni di legge.
II. Si rileva, inoltre, che nell’articolo del 25.02.2019, la testata definisce “illegittimo” il provvedimento, datato 19.02.2019, del Dott. Cuppone, Dirigente medico dell’U.O. Gastroenterologia 2 dell’IRCCS, con cui conferisce l’“incarico di sostituzione del coordinatore dell’U.O.C. di Gastroenterologia” all’infermiera A. De L., affermando che questi “«abusando del proprio potere»decide tempi e modalità di nomina e sostituzione della coordinatrice infermieristica in scadenza di rapporto di lavoro”. Ma codesta testata, non paga, ha continuato a diffamare pubblicamente l’Istituto, definendo, nell’articolo del 13.03.2019, “opache” le procedure interne di trasferimento degli infermieri e le concessioni degli incarichi di referenza.
Parimenti, l’AADI Bari, con nota del proprio Segretario provinciale, comunicata anche all’IRCCS e pubblicata da codesta testata in data 26.02.2019, definisce il provvedimento de quo addirittura “incauto e illegittimo” e determinate“nell’immaginario collettivo un’evidente danno di immagine dell’IRCCS De Bellis e l’umiliazione della professionalità degli Infermieri, scelti su base«Clientelare»”
III. Quanto al merito delle circostanze rappresentate nei citati articoli, codesta testata, unitamente all’AADI Bari (nella figura del suo Segretario provinciale), affermava che l’affidamento all’infermiera A. De L. dell’incarico di sostituzione del coordinatore dell’U.O.C. di Gastroenterologia 2 dell’IRCCS De Bellis, in qualità di referente, fosse illegittimo, in quanto:
a) sarebbe stato adottato da un soggetto “privo del titolo a conferire incarichi di questa natura”, quale il Direttore ff di Gastroenterologia 2, Dott. Renato Cuppone (cfr articolo del 25.02.2019, pag. 2);
b) avrebbe escluso “immotivatamente”le altre due candidate, non tenendo conto, in particolare, della loro maggiore anzianità di servizio, violando, conseguentemente, i loro diritti alla realizzazione e crescita professionale ed economica (cfr nota dell’AADI riportata nell’articolo del 26.02.2019);
c) avrebbe violato l’art. 8 del CCNL Comparto Sanità 2002-2005, nella parte in cui richiede una “valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie e i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999, all’esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi automatismi generalizzati e basati solo sull’anzianità di servizio”.
Inoltre, nella nota dell’AADI, veniva affermato che l’affidamento della predetta “mansione superiore” avrebbe creato “una situazione di grave difficoltà nel garantire la continuità assistenziale per scarsa conoscenza organizzativo-gestionale come, l’approvvigionamento della farmacia, la redazione dei turni di servizio, gestione dei Day Service” e determinato, addirittura, la non erogazione delle prestazioni del Day Service dal 01.02.2019, “provocando un’interruzione ingiustificata di servizio che produrrà danno agli utenti e all’Azienda in termini di responsabilità gestionale ed erariale”.
Orbene, tanto riassunto, deve primariamente chiarirsi che sussiste una sostanziale differenza tra la figura di Coordinatore infermieristico e quella di Infermiere referente.
La prima costituisce una vera e propria figura professionale autonoma, giuridicamente, contrattualmente ed economicamente riconosciuta (art. 10 del II° biennio economico 2000-2001 del CCNL 1998 -2001 del Comparto sanità), avente competenze, non solo cliniche e professionali, ma anche manageriali, dovendo svolgerela funzione di coordinamento dell’attività dei servizi di assegnazione, delle attività e delle funzioni ad esse correlate, della gestione delle risorse umane e della relativa responsabilità del proprio operato. Per tali ragioni, l’individuazione del Coordinatore infermieristico deve avvenire esclusivamente nel rispetto delle procedure previste dalla normativa contrattuale, in particolare dall’art. 18 del nuovo CCNL dell’Area di Comparto del 21.05.2018.
La seconda, invece,non integra, da un punto di vista giuridico, né una mansione superiore – non essendo prevista da alcun contratto collettivo o regolamento interno dell’Istituto – né una funzione di coordinamento, né lo svolgimento di altro incarico di funzione. L’infermiere referente, infatti, non costituisce una figura professionale autonoma, ma è una figura collaborativa, avente una maggiore consapevolezza nell’interpretazione delle proprie mansioni ordinarie – che tutto il personale infermieristico è tenuto ad assumere – specie nel caso (come questo) di temporanea assenza del Coordinatore infermieristico. Questa, quindi, non è destinataria di alcuna maggiorazione retributiva, né la sua individuazione deve essere effettuata mediante la procedura valutativa di cui all’art. 8 del CCLN Comparto sanità 2002-2005, citata dall’AADI.
Nel caso di specie -diversamente da quanto rappresentato, in modo infondato, allusivo ed offensivo, da codesta testata – all’infermiera A. De L. non è stata mai attribuita alcuna mansione superiore o funzione di coordinamento o altro incarico di funzione, né questa è mai stata individuata quale nuova Coordinatrice Infermieristica dell’U.O.C. di Gastroenterologia 2 dell’IRCCS De Bellis, in luogo della Sig.ra Di Vittorio (temporaneamente assente dal servizio), a danno delle altre infermiere.
Infatti, in tutte le note emesse dall’Istituto (31.01.2019; 26.02.2019; 18.03.2019; 19.03.2019), è sempre stato specificato che l’incarico di sostituzione del Coordinatore infermieristico dell’U.O.C. di Gastroenterologia 2 sarebbe stato – ed è stato effettivamente – conferito “in qualità di referente”.
In particolare, nella nota del 26.02.2019, veniva precisato “che tale referenzialità non comporta attività sostitutiva alla funzione di coordinamento né svolgimento di altro incarico di funzione”.
Inoltre, con la nota del 18.02.2019, veniva disposta la turnazione delle infermiere resesi disponibili a sostituire la coordinatrice del reparto dell’U.O.C. di Gastroenterologia 2“per un periodo di tre mesi ciascuna, nell’ordine che verrà stabilito mediante sorteggio”.
E così è stato. Infatti, “preso atto della disponibilità delle infermiere Sig.ra Arianna De Lucia e Sig.ra Patrizia Ignatti a sostituire la coordinatrice del reparto dell’U.O.C. di Gastroenterologia 2, in qualità di referente”ed eseguito il sorteggio, il Direttore ff della predetta U.O.C ha disposto“di conferire l’incarico in oggetto, con decorrenza immediata e per un periodo di tre mesi, alla Sig.ra A. De L.”, come si legge nella nota del 19.02.2019.
È evidente, dunque, che non vi è stata alcuna irregolarità o arbitrarietà o opacità nella procedura di individuazione dell’infermiera referente. Non trattandosi di mansione superiore o funzione di coordinamento o svolgimento di altro incarico di funzione, non è necessario effettuare, ai fini della predetta individuazione, la valutazione di cui al citato art. 8.
I Dirigenti di UU.OO.CC., infatti, possono procedere, in situazioni di assenza del Coordinatore infermieristico (come nel caso di specie), ad assegnare, nell’ambito della propria autonomia gestionale, a ciascun Collaboratore professionale sanitario (Infermiere) compiti referenziali specifici nell’ambito di un efficace approccio collaborativo, senza assumere alcuno dei profili di responsabilità insita nella funzione di coordinamento, con il mantenimento dei consueti compiti assistenziali su turni h/24, fatto salvo il rispetto delle limitazioni e/o dei benefici di legge.
Nel caso di specie, il Dott. Cuppone – in qualità di Direttore ff dell’U.O.C. di Gastroenterologia 2 e, dunque, di soggetto competente – nell’ambito della propria autonomia gestionale, stabiliva,dopo aver preso atto delle disponibilità date dalle Infermiere del Reparto, il sorteggio quale metodo di individuazione della prima referente, la quale avrebbe ricoperto tale ruolo per soli tre mesi, dovendo, poi, essere sostituita dalla seconda sorteggiata.
L’IRCCS De Bellis, dunque, non ha operato alcuna immotivata ed illegittima preferenza o esclusione, in violazione dei diritti costituzionali dei propri dipendenti, avendo fatto ricorso ad un metodo assolutamente imparziale, come quello del sorteggio, e prevedendo la turnazione delle infermiere resesi disponibili a sostituire il Coordinatore infermieristico in qualità di referente.
Inoltre, appaiono assolutamente inconferenti tutti i richiami normativi e giurisprudenziali invocati da codesta testata e dall’AADI, atteso che ineriscono ad ipotesi di assegnazione di mansioni superiori o di funzioni di coordinamento diverse dalla fattispecie in esame, riguardante, invece, l’incarico di sostituto temporaneo del Coordinatore infermieristico in qualità di referente.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, e con riserva di valutare altre azioni a tutela del mio cliente, si resta in attesa della pubblicazione, nelle forme di legge, del presente articolo.
Avv. Massimo F. Ingravalle
AI contenuto del diritto di replica precisiamo:
- Nessuna azione di discettazione è stata posta in essere da Nurse Times nei confronti dell’IRCCS. Nurse Times si è attenuta ai fatti che raccontano le comunicazioni formali affisse nelle bacheche dell’IRCCS , alla comunicazione pervenuta con firma autografa del rappresentate del’ADI e alle comunicazioni istituzionali riportate sul sito istituzionale dell’ENTE.
- L’estrapolazione, dal contesto degli articoli di alcune parole, risultano erroneamente interpretate. Nessuna delle parole estrapolate rappresentano motivo per essere ritenute travalicanti i limiti dell’esercizio del diritto di critica.
- Falsa è la circostanza descritta dallo nota legale laddove si afferma che sia stato effettuato il sorteggio (ritenuto trasparente e legittimo dall’Amministrazione) per il conferimento d’incarico di .. (sic)… referente coordinatore alla Sig. A.De.L. Il sorteggio, non c’è mai stato! Vièpiù che i documenti evidenziano inequivocabilmente che Il dott. Cuppone ha effettuato la “nomina” senza nessun sorteggio eludendo ed escludendo altresì dalla (trasparente) partecipazione alla selezione, un’altra Infermiera (T.R.) ritenuta idonea ad essere investita della responsabilità/encomio (sic) di referente coordinatore.
- Restano tutte e si rafforzano le considerazioni riportate negli articoli sulle “stravaganti” interpretazioni della figura del “coordinatore referente” .
S.P.
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