La legge sul “testamento biologico” prevede la possibilità di esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale, futura incapacità di autodeterminarsi.
Il Decreto del 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, stabilisce le modalità di raccolta delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento” e regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un’eventuale, futura incapacità di autodeterminarsi, e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari.
Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
- maggiorenni;
- capaci di intendere e di volere.
Le DAT sono raccolte nella Banca dati nazionale, istituita presso il ministero della Salute. La banca dati ha la funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento;
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario da lui nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell’eventuale fiduciario e dell’accettazione o della rinuncia di questi, ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
Alimentano la Banca dati nazionale:
- gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
- i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili;
- i responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
Coloro che alimentano la banca dati trasmetteranno al ministero della Salute l’elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento prima della realizzazione della Banca dati, entro 60 giorni dalla sua attivazione.
Per approfondire, consulta il sito: Disposizioni anticipate di trattamento – DAT
Consulta: Notizie di Disposizioni anticipate di trattamento – DAT
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Redazione Nurse Times
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